CASE OF WINTERSTEIN AND OTHERS v. FRANCE

[Italian Translation] by the European Roma Rights Centre

Application no. 27013/07 · Delivered 2013-10-17 · ECLI:CE:ECHR:2013:1017JUD002701307 · Languages: IT · EN · FR · PL

Application no.
27013/07
Delivered
2013-10-17
Respondent State
FRA
Conclusion
Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for home;Respect for private life);Just satisfaction reserved
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35, 35-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentMark VilligerJudgeAngelika NußbergerJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeAnn Power-FordeJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeHelena JäderblomRegistrarClaudia Westerdiek
Summary
Preparing…

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QUINTA SEZIONE

CAUSA WINTERSTEIN ED ALTRI c. FRANCIA

(Ricorso no 27013/07)

SENTENZA

(Merito)

STRASBURGO

17 ottobre 2013

DEFINITIVA

17/01/2014

Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Winterstein ed altri c. Francia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una camera composta da:

Mark Villiger, presidente,

Angelika Nußberger,

Boštjan M. Zupančič,

Ann Power-Forde,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom, giudici,

e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato nella camera di consiglio del 24 settembre 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. Contesto delle cause

I nomadi forzati aspirano a sedentarizzarsi ma sono costretti a spostarsi a causa delle espulsioni. I sedentarizzati forzati desiderano mantenere un certo grado di nomadismo ma tendono a stabilirsi in un luogo quando ciò non comporta un rischio elevato di espulsione. Queste famiglie spesso si muovono all’interno di una certa area di alcuni comuni, in funzione delle espulsioni cui sono soggetti, nelle vicinanze di luoghi quali le scuole dove i bambini ricevono un’educazione, gli ospedali dove sono curati i più anziani o i luoghi di esercizio delle attività economiche.

Per quanto riguarda le famiglie stabilite, si tratta di proprietari, locatari o occupanti senza titolo di terreni (privati o comunali) che occupano in modo permanente, così come di famiglie stabilite in modo permanente in un’area che normalmente è un’area di transito (Fonte: Piano dipartimentale di aiuto all’alloggio per le persone svantaggiate nella Val d’Oise (PDALPD) 2004-2007 e 2008-2010).

B. Il presente ricorso

a) L’accertamento dell’ufficiale giudiziario

b) Procedura d’urgenza

c) Giudizio di merito

i) La sentenza del tribunal de grande instance

ii) La sentenza della corte d’appello

«Considerato che se il diritto alla casa è un principio di valore costituzionale, se l’articolo 3 e l’articolo 8 della Convenzione (...) sanciscono il rispetto della vita privata e familiare di ognuno e l’impossibilità di sottoporre qualsiasi individuo a trattamenti inumani e degradanti, questi principi di natura superiore non sono nel caso di specie aggirati, allorché l’intervento del comune si fonda su una base giuridica, derivata dal rispetto delle disposizioni regolamentari che si applicano a tutti, senza discriminazioni, e che è sufficiente a caratterizzare l’interesse pubblico necessario per eseguire un tale intervento, che dà luogo ad un processo contraddittorio in primo grado ed in appello e che l’esecuzione di una decisione giudiziaria resa nel rispetto del diritto di difesa non può essere qualificato come un preteso comportamento degradante ed inumano;

Considerato che l’occupazione risalente nel tempo non è costitutiva di diritti, tanto meno la tolleranza prolungata di tale occupazione in contrasto con il piano regolatore del comune, e che è quindi inconferente per alcuni appellanti eccepire la necessità di scolarizzazione per i propri figli, che non è necessariamente compromessa, né il fatto che dispongano della carta di soggiorno, che non li esonera dal rispetto delle disposizioni regolamentari;

Considerato che è altrettanto inoperante il rilievo da parte degli appellanti della malafede del comune e l’inadempimento di questo agli obblighi di cui alla legge Besson;

Risulta dalla lettera della prefettura della Val d’Oise del 18 maggio 2004 che il comune ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della legge del 5 luglio 2000 relativa ai nomadi, che sono considerati appunto nomadi e non sedentari, come gli appellanti che rivendicano fortemente la loro sedentarizzazione e la durata della loro occupazione dei terreni (...) ».

I ricorrenti affermano che, dopo la pronuncia di tale sentenza, hanno ricevuto la visita quotidiana di un agente del comune che, menzionando le penalità per il ritardo, li invitava a lasciare l’area.

iii) Il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione

«Considerato che la Corte Suprema non esercita un controllo sulla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito;

Che non risulta dall’esame degli atti processuali che una censura riferibile alla non conformità della decisione impugnata alle regole di diritto sia suscettibile di essere sollevata».

a) Situazione dei ricorrenti

i) Famiglie sistemate in alloggi del comune Quattro famiglie sono state sistemate in alloggi sociali tra marzo e luglio 2008, in seguito all’accordo MOUS del 12 novembre 2007 (supra, paragrafo 37): si tratta di Solange Lefèvre, Catherine Lefèvre e dei suoi tre figli, Sandrine Plumerez e i suoi cinque figli, e Sabrina Lefèvre insieme al suo compagno (non ricorrente) e dei suoi tre figli.

ii) Famiglie rimaste o ritornate ad Herblay

Diverse famiglie sono rimaste nel bosco di Trou-Poulet o vi hanno fatto ritorno:

Infine, diverse famiglie hanno lasciato la regione:

b) Ricorso ai sensi della legge sul diritto all’alloggio (legge DALO)

c) Delibera dell’ HALDE del 22 febbraio 2010

La HALDE ha concluso pertanto che l’esenzione concessa al comune di Herblay dal piano dipartimentale non era conforme alla legge sopra citata del 5 luglio 2000 e ha raccomandato al prefetto di riconsiderare le proprie disposizioni. Ha raccomandato, inoltre, al sindaco di Herblay la revoca del provvedimento, la sospensione delle misure di espulsione prese esclusivamente sulla base di tale testo e ha chiesto di essere informato, nel termine di tre mesi, del seguito dato alla sua delibera.

d) Delibera del consiglio municipale di Herblay del 13 settembre 2012

«Con delibera municipale del 18 giugno 2009, il comune di Herblay ha prescritto una procedura di revisione semplificata per consentire la realizzazione, nell’ambito del progetto MOUS [maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale], di terreni familiari. Questa procedura non ha più ragione di essere in quanto il comune, essendo obbligato a realizzare una zona di accoglienza per i nomadi, desidera farlo su aree originariamente previste come terreni per famiglie. A seguito della pubblicazione [del piano dipartimentale] del 28 marzo 2011, l’oggetto dello sviluppo del PLU non è quello di permettere la realizzazione di terreni per famiglie, ma di permettere la creazione di una zona di accoglienza (...). La delibera prevista per la revisione semplificata del PLU (...) annulla e sostituisce quella adottata il 18 giugno 2009 (...)".

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA ED INTERNAZIONALE RILEVANTI

A. Il diritto e la prassi interna

1. I testi

a) Le disposizioni applicabili del codice urbanistico in vigore al momento dei fatti

L’articolo R. 443-4 così dispone:

«La sosta di un caravan per più di tre mesi nel corso di un anno, consecutivi o meno, è subordinata all’ottenimento da parte del proprietario, o di qualsiasi altra persona che ha l’uso del terreno sul quale il caravan sosta, di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

Tuttavia, per quanto riguarda i caravan che costituiscono l’alloggio permanente per i loro utilizzatori, l’autorizzazione è richiesta quando la sosta è continua per più di tre mesi.

L’autorizzazione alla sosta dei caravan non è necessaria qualora lo sosta avvenga:

a) su terreni destinati permanentemente all’accoglienza dei campeggiatori e dei caravan, regolarmente autorizzati e censiti (...) »

b) La legge 90-449 del 31 maggio 1990

L’articolo 2 della legge prevede l’istituzione, in ogni dipartimento, di un piano dipartimentale d’azione per l’alloggio delle persone svantaggiate, con le misure che devono permettere alle persone individuate nell’articolo 1, di ottenere ad un alloggio indipendente o di risiedervi. La legge prevede ugualmente la creazione di un fondo di solidarietà per l’alloggio.

L’articolo 28 della citata legge stabilisce l’obbligo per i comuni con più di 5.000 abitanti di creare delle aree di accoglienza per i nomadi, nonché l’attuazione di un piano dipartimentale che individui le modalità specifiche per l’accoglienza degli stessi, ivi comprese le modalità per la scolarizzazione dei bambini e per l’esercizio di attività economiche.

Ai sensi del medesimo articolo, in seguito alla realizzazione dell’area di accoglienza, il sindaco può vietare con decreto che i nomadi si stabiliscano sul resto del territorio comunale.

c) La legge 2000-614 del 5 luglio 2000

i) Testo in vigore all’epoca dei fatti

La legge 1 agosto 2003, relativa all’orientamento ed alla programmazione della città ed al rinnovamento urbano, ha ridimensionato gli obblighi comunali. L’articolo 15 prevede infatti che i comuni con meno di 20.000 abitanti, in cui metà della popolazione risiede in aree urbane sensibili, possono, su loro richiesta, essere esonerati dall’obbligo di realizzare le aree di accoglienza.

ii) Modifiche successive

Nel suo nuovo testo, l’articolo 9 istituisce una procedura di evacuazione accelerata ed amministrativa: dispone, infatti, che in caso di sosta in violazione del decreto municipale (paragrafo 52, supra) il sindaco possa, se la sosta è di natura tale da comportare un pregiudizio alla salute, alla sicurezza o alla quiete pubblica, domandare al prefetto di mettere in mora gli occupanti per la liberazione dei luoghi.

La messa in mora prevede un termine che non può essere inferiore a ventiquattro ore. Essa è notificata agli occupanti e pubblicata sotto forma di affissione presso la casa comunale e sui luoghi interessati. Qualora resti ineseguita nel termine previsto, e non sia oggetto di un ricorso (vedasi infra), il prefetto può procedere all’esecuzione forzata. La mancata osservanza del decreto municipale é punita con l’ammenda di 3.750 EUR.

Le persone destinatarie della messa in mora possono, nel termine in questa indicato, domandarne l’annullamento al tribunale amministrativo. Il ricorso ha natura sospensiva; il presidente del tribunale o un suo delegato provvedono entro il termine di settantadue ore dalla presentazione della domanda.

« Considerato che l’evacuazione forzata delle abitazioni mobili introdotta dalle disposizioni contestate non può essere eseguita dai rappresentati dello Stato se non in caso di sosta irregolare di natura tale da arrecare pregiudizio alla salute, alla sicurezza ed alla quiete pubblica; che essa non può essere proposta che su istanza del sindaco, del proprietario del titolare di un diritto di uso sul terreno; che essa non può intervenire se non a seguito di messa in mora degli occupanti alla liberazione dei luoghi; che gli interessati dispongono di un termine non inferiore a ventiquattro ore dalla notifica della messa in mora per evacuare spontaneamente i luoghi occupati illegalmente; che questa procedura non si applica ai titolari dei terreni sui quali essi risiedono, né a coloro che dispongono di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo L. 443-1 del Codice urbanistico, né a coloro che risiedono su un terreno attrezzato secondo le condizioni di cui all’articolo L. 443-3 dello stesso Codice; che la stessa può essere contestata con un ricorso sospensivo dinanzi il tribunale amministrativo; che, tenuto conto dell’insieme delle condizioni e delle garanzie previste ed avuto riguardo agli obiettivi perseguiti, il legislatore ha adottato delle misure volte ad assicurare una conciliazione che non appare manifestamente sbilanciata tra la necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e gli altri diritti e libertà (...)».

d) La legge 2007-290 del 5 marzo 2007

Il ricorso davanti alla commissione di mediazione è, in particolare, esperibile da parte di coloro che sono oggetto di uno sfratto senza alternativa di alloggio, e che soddisfano alcune condizioni. La ricezione del fascicolo dà luogo all’invio di un avviso di ricezione, la cui data costituisce il punto di partenza del termine concesso alla commissione per pronunciarsi sul carattere prioritario o meno della domanda.

Quando la commissione ritiene che la domanda ha carattere prioritario e che l’alloggio deve essere attribuito in via d’urgenza, trasmette la domanda al prefetto, con le caratteristiche che l’alloggio deve possedere.

Questo ricorso é ugualmente esperibile dalle persone le cui richieste di alloggio sono considerate prioritarie e che non hanno ricevuto una proposta conforme alla loro domanda di alloggio sociale, nel termine fissato da ciascuna prefettura, in funzione delle esigenze locali.

« Considerato che le misure di polizia amministrativa suscettibili di colpire l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, tra le quali figura la libertà di circolazione, componente della libertà personale tutelata dagli articoli 2 e 4 della Dichiarazione del 1789, devono essere giustificate dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e devono essere proporzionate rispetto a questo obiettivo;

Considerato che il primo periodo del paragrafo I dell’articolo 90 citato conferisce ad un rappresentante dello Stato nel dipartimento (...) la possibilità di ingiungere alle persone occupanti un terreno altrui in modo illecito di liberare i luoghi su cui si sono insediate al fine di stabilirvi delle abitazioni, e che questo insediamento comporta dei gravi rischi per la salute, la sicurezza o la quiete pubblica; che, entro questi limiti, le disposizioni contestate sono giustificate dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e sono proporzionate all’obiettivo perseguito;

Considerato, tuttavia, che il secondo e terzo periodo dello stesso paragrafo permettono al rappresentante dello Stato di procedere all’evacuazione coattiva dei luoghi quando l’ingiunzione a liberare tali luoghi nel termine minimo di quarantotto ore fissato dalla medesima disposizione non è stata eseguita e non è stato proposto ricorso sospensivo ai sensi del paragrafo II; che queste disposizioni consentono di procedere in via d’urgenza, in qualsiasi momento, all’evacuazione, a prescindere dalla valutazione della situazione personale o famigliare, delle persone svantaggiate che non dispongono di un alloggio dignitoso; che la facoltà conferita a queste persone di adire il tribunale amministrativo con un ricorso sospensivo non potrebbe, nella specie, costituire una garanzia sufficiente per assicurare un compromesso – che non sia manifestamente sbilanciato – tra la necessità di salvaguardare l’ordine pubblico ed i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti».

B. Il Consiglio d’Europa

a) Denuncia no33/2006 Movimento internazionale ATD Quarto Mondo c. Francia

b) Denuncia no 51/2008 Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. Francia

« Il Comitato osserva che, secondo la legislazione francese, i caravan non sono considerati come abitazione, in quanto queste non sono soggette al permesso a costruire. Inoltre, il fatto di abitare in un caravan, mantenendo dei mezzi di mobilità, non permette l’accesso agli aiuti all’alloggio. Infine, l’acquisto di un caravan non conferisce il diritto al prestito per l’alloggio. Risulta da un’indagine condotta dalla Fondazione Abbé Pierre che numerose famiglie di nomadi sono ostacolate nell’acquisto a causa di difficoltà ad accedere ai prestiti immobiliari ed hanno la tendenza ad acquistare dei terreni che non si trovano su zone edificabili a causa della carenza di terreni familiari (...)

Il Comitato osserva che, nonostante alcuni dipartimenti abbiano realizzato delle sovvenzioni per creare dei terreni famigliari, in concreto la creazione di questi terreni resta debole rispetto alla domanda. Il Comitato nota che il Governo dichiara che il diritto all’alloggio azionabile si applica ai nomadi che desiderano ottenere un alloggio ordinario. Ora, questa possibilità non tiene conto del modo di vivere in caravan dei nomadi sedentarizzati. Nonostante gli sforzi dello Stato e delle autorità locali, ed i risultati positivi talvolta ottenuti, vi é un’assenza di misure realizzate ed una mancanza di considerazione da parte delle collettività locali, come da parte dello Stato, circa i bisogni specifici dei nomadi sedentarizzati. Pertanto, il Comitato afferma che la situazione costituisce una violazione dell’articolo 31 § 1 della Carta riveduta».

c) Denuncia no 64/2011 Forum européen des Roms et Gens du Voyage c. Francia

Per quanto riguarda gli accampamenti illegali di Rom e nomadi, il Comitato dei Ministri ha raccomandato che i poteri pubblici facciano ricorso a delle misure proporzionate, per mezzo sia di negoziazioni che di accordi giuridici, e si sforzino, per quanto possibile, a trovare delle soluzioni accettabili per tutte le parti. In caso di sgomberi legali, ha raccomandato che i Rom ed i nomadi siano forniti, salvo in caso di forza maggiore, di un alloggio sostitutivo, ed ha proposto le misure seguenti: consultazione con la comunità o la persona interessata, termine di notifica adeguato, comunicazione di informazioni, garanzia che l’espulsione sarà eseguita in maniera ragionevole, mezzi giuridici di ricorso effettivi, gratuità o costi limitati per l’assistenza legale per gli interessati.

Riguardo all’alloggio, l’Assemblea chiedeva in particolare agli Stati membri di prendere delle misure urgenti per impedire le espulsioni forzate dagli accampamenti rom e delle aree rom e dei nomadi, e – in caso di espulsione inevitabile – di assicurare che queste espulsioni fossero eseguite solo dopo che tutte le garanzie procedurali richieste dalla legislazione internazionale in materia di diritti dell’uomo fossero state attuate, comprese le disposizioni riguardanti la possibilità di un alloggio dignitoso e di risarcimento sufficiente per l’espropriazione e le perdite relative ai beni mobili danneggiati durante l’espulsione.

a) Dichiarazione congiunta del 24 ottobre 2007 del Commissario per i diritti umani e del Relatore speciale delle Nazioni Unite per un’abitazione dignitosa

Riaffermando che il diritto all’alloggio é fondamentale per godere di altri diritti, chiamavano gli Stati ad uno sforzo condiviso e ad un miglioramento della legislazione, della politica e della prassi. Raccomandavano, in particolare, il rafforzamento delle disposizioni giuridiche interne in vista di garantire la certezza del diritto di occupazione per tutti gruppi e le persone vulnerabili, la messa in conformità delle regolamentazioni sulle espulsioni coatte con gli strumenti internazionali e l’istituzione di ricorsi e misure di riparazione appropriate; invitavano inoltre gli Stati a cessare di ricorrere a misure di carattere penale per reprimere lo stile di vita itinerante, a riservare dei terreni adeguati ai nomadi nei paesi o regioni dove queste comunità risiedono ed a legittimare e regolarizzare gli accampamenti non autorizzati dei Rom.

b) Il Memorandum del 2008

c) La Raccomandazione del 2009

d) Il Documento di sintesi del 15 settembre 2010

C. L’Unione Europea

“I Rom ed i nomadi che non hanno accesso ad altri tipi di alloggio possono ricorrere alla costruzione di abitazioni od alloggi di fortuna, spesso su terreni pubblici o privati che non gli appartengono, senza alcuna garanzia dell’occupazione e sotto la costante minaccia di espulsione. Le espulsioni forzate di massa negli accampamenti non autorizzati sono spesso condotte senza l’ordinanza del tribunale, ed i ricorsi avverso le decisioni amministrative non sospendono l’espulsione (...)

In ragione del numero insufficiente di siti per la sosta permanente o di transito autorizzato, i nomadi spesso non hanno altra alternativa che occupare, anch’essi senza autorizzazione, un terreno di un’area pubblica, col rischio di esserne espulsi. Ciò rappresenta un grave problema per numerosi nomadi”.

D. Le Nazioni Unite

Per il Comitato, occorre evitare che all’esito dell’espulsione, una persona si ritrovi senza un alloggio. Qualora essa non sia in grado di provvedere ai propri bisogni, lo Stato interessato deve, con tutti i mezzi appropriati e le risorse disponibili, adoperarsi affinché altre possibilità di alloggio o di accampamento siano offerte.

IN DIRITTO

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

A. Sulla ricevibilità

a) L’associazione ricorrente

b) I ricorrenti individuali

B. Sul merito

a) I ricorrenti

In merito al primo punto, essi sottolineano che si erano stabiliti da diversi anni, nel caso di alcune famiglie da più di trenta anni, e ciò comporta, secondo il diritto francese, la prescrizione acquisitiva; a loro avviso, è, dunque, a torto che il Governo afferma che la durata dell’occupazione non farebbe sorgere alcun diritto.

b) Il Governo

Nella specie, la sentenza del 22 novembre 2004 indicava che la zona occupata era una “zona naturale che occorre proteggere in ragione della qualità del paesaggio e delle caratteristiche degli elementi che la compongono”, che il camping e il caravanning che vi poteva essere esercitato era sottoposto ad una regolamentazione specifica e che nessuno degli interessati godeva di una autorizzazione o decreto prefettizio in suo favore. Il Governo fa riferimento alla sentenza Chapman citata (§§ 95-95 e § 102), il cui approccio poteva essere applicato nella presente causa.

c) I terzi intervenienti

a) Esistenza di un’ingerenza

Ora, nella specie, non è contestato che al momento dei fatti, i ricorrenti fossero stabiliti da diversi anni (tra cinque e trenta anni) nel bosco di Trou-Poulet a Herblay. La Corte ritiene, pertanto, che i ricorrenti avevano un legame sufficientemente stretto e continuato, attraverso i caravan, le capanne o i bungalow citati, sui luoghi da essi occupati, affinché possano essere considerati un loro domicilio, indipendentemente dalla legittimità di tale occupazione secondo il diritto interno (Buckley sopra citata, § 54, McCann, sopra citata, § 46, Orlić, sopra citata, § 55 e Yordanova e altri c. Bulgaria, no 25446/06, § 103, 24 aprile 2012).

b) Ingerenza prevista dalla legge

c) Fine legittimo

d) Necessità dell’ingerenza

i) Richiamo dei principi

α) quando sono in gioco le politiche sociali ed economiche, comprese quelle sull’alloggio, la Corte concede alle autorità nazionali un ampio margine. A tale proposito, essa ha stabilito che “nella misura in cui l’esercizio di un potere discrezionale che incide su una moltitudine di fattori locali è inerente alla scelta ed all’applicazione di politiche di organizzazione fondiaria, le autorità nazionali godono in principio di un margine di discrezionalità ampio (Buckley, sopra citato, § 75 in fine e Ćosić, sopra citato, § 20), anche se la Corte resta competente a dichiarare che esse hanno commesso un errore manifesto di valutazione (Chapman, supra, § 92);

β) per contro, il margine di discrezionalità delle autorità locali è tanto più ristretto quanto il diritto in causa è importante per garantire all’individuo il godimento effettivo dei diritti fondamentali o di ordine « intimo » che gli sono riconosciuti. Tale è il caso dei diritti garantiti dall’articolo 8, che sono diritti di importanza cruciale per l’identità della persona, la sua autodeterminazione, la sua integrità fisica e morale, il mantenimento delle relazioni sociali nonché la stabilità e sicurezza della sua posizione in seno alla società (si vedano tra le altre Connors, sopra citata, § 82);

γ) occorre considerare le garanzie procedurali di cui dispone l’individuo per determinare se lo Stato convenuto non ha stabilito il quadro regolamentare, eccedendo il suo margine di discrezionalità. In particolare, la Corte deve verificare se il processo decisionale che ha condotto all’adozione di misure d’ingerenza era equo e rispettava come prescritto gli interessi dell’individuo tutelati dall’articolo 8 (si vedano le sentenze Buckley, sopra citata, § 76, e Chapman sopra citata, § 92). Il requisito della « necessità » dell’ingerenza vale tanto sul piano procedurale che su quello materiale (McCann, sopra citata, § 49);

δ) la perdita di un alloggio è una delle minacce più gravi del diritto al rispetto del domicilio. Ogni persona che rischia di esserne vittima deve in principio poterne fare verificare la proporzionalità di tale misura da parte di un tribunale indipendente alla luce dei principi pertinenti che discendono dall’articolo 8 della Convenzione, anche quando il suo diritto di occupare i luoghi dovesse essere soffocato dall’applicazione del diritto interno (Kay e altri c. Regno Unito, no 37341/06, § 68, 21 settembre 2010 e Orlić, sopra citato, § 65). Ciò significa, tra l’altro, qualora degli argomenti pertinenti venissero sollevati con riguardo alla proporzionalità dell’ingerenza da parte del ricorrente in una procedura interna, le giurisdizioni nazionali dovranno esaminarli in dettaglio e rispondervi con motivazione adeguata (Orlić, sopra citata, §§ 67 et 71);

ε) per valutare la proporzionalità di una misura di espulsione, occorre in particolare tenere in considerazione le seguenti circostanze: se il domicilio è stato stabilito in modo legale, ciò sminuirebbe la legittimità di qualsiasi misura di espulsione; al contrario, se esso è stato stabilito illegalmente, la persona interessata si trova in una posizione meno forte; inoltre, se alcun alloggio sostitutivo è disponibile, l’ingerenza è più grave che nel caso in cui un tale alloggio fosse disponibile, potendosi valutare la sua adeguatezza in funzione, da un lato, dei bisogni specifici dell’individuo, e dall’altro, dal diritto della collettività alla protezione dell’ambiente (Chapman, sopra citata, §§ 102-104);

ζ) infine, la vulnerabilità dei Rom e dei nomadi, dal momento che essi costituiscono una minoranza, implica il riconoscimento di un’attenzione speciale ai loro bisogni ed al loro modo di vivere, tanto con riferimento al quadro regolamentare applicabile in tema di alloggio, quanto al momento di decidere su casi specifici (Chapman, sopra citata, § 96 e Connors, sopra citata, § 84); a tale proposito, l’articolo 8 impone agli Stati contraenti l’obbligo positivo di permettere ai Rom ed ai nomadi di mantenere il proprio stile di vita (Chapman, sopra citata, § 96, e la giurisprudenza ivi citata).

ii) Applicazione al caso di specie

α) Sull’esame della proporzionalità da parte delle autorità competenti

La Corte osserva che il motivo che è stato prospettato da parte del comune per chiedere l’espulsione dei ricorrenti – è che è stato accolto dalle giurisdizioni interne per ordinare l’espulsione – si riferiva al fatto che la loro presenza sui luoghi era contraria al piano di occupazione dei suoli (si vedano i paragrafi 18 e 21 sopra citati).

La corte d’appello, dal canto suo, dopo aver considerato che l’occupazione prolungata nel tempo « non era costitutiva di diritti, come neppure la tolleranza prolungata di tale occupazione contraria al piano di occupazione dei suoli », ha ritenuto che né il diritto all’alloggio, né gli articoli 3 ed 8 citati fossero stati violati, in quanto l’azione del comune poggiava su un fondamento legale « legato al rispetto delle disposizioni regolamentari che si applicano a tutti senza discriminazioni e che è sufficiente a caratterizzare l’interesse pubblico necessario all’esercizio di una tale azione », che essa era stata adottata all’esito di un contraddittorio e che l’esecuzione di una decisione giudiziale resa nel rispetto dei diritti della difesa non poteva costituire una violazione dell’articolo 3.

β) Sugli altri elementi

La Corte sottolinea in proposito che numerosi testi internazionali, ovvero adottati nel quadro del Consiglio d’Europa, insistono sulla necessità, nel caso di espulsioni forzate di Rom e nomadi, di fornire loro un rialloggiamento, salvo il caso di forza maggiore: è il caso della Raccomandazione (2005)4) del Comitato dei Ministri, della risoluzione 1740(2010) dell’Assemblea parlamentare e del Documento di sintesi del Commissario ai Diritti dell’Uomo del 15 settembre 2010 (supra paragrafi 90, 91 e 95) e, su un piano più generale, dell’osservazione generale no 7 del Comitato dei Diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite (supra paragrafo 102).

iii) Conclusione

II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINAZIONE CON L’ARTICOLO 8

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

A. Sulla ricevibilità

B. Sul merito

a) I ricorrenti

b) Il Governo

III. SULLE ALTRE PRETESE VIOLAZIONI

A. Sulle altre pretese violazioni dell’articolo 3 della Convenzione

B. Sulla pretesa violazione degli articoli 1 e 2 del Protocollo no 1

La Corte osserva che questo motivo di ricorso è stato sollevato al di fuori del termine di sei mesi previsto dall’articolo 35 § 1. Ne consegue che deve ugualmente essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

I ricorrenti chiedono congiuntamente 7.500 EUR per le spese sostenute dinanzi la Corte, suddivise come segue: 5.000 EUR a titolo di rimborso degli onorari dei loro avvocati (sulla base delle parcelle prodotte) e 2.500 EUR a titolo di spese di viaggio e trasporto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

a) si riserva sul punto;

b) invita il Governo ed i ricorrenti ad inviare, in forma scritta, nel termine di tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le proprie osservazioni su tale questione ed, in particolare, dare conoscenza di qualsiasi accordo cui dovessero pervenire. Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 ottobre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Cancelliere Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articolo 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione parzialmente dissenziente del giudice Power-Forde.

M.V.

C.W.

ALLEGATO

I ricorrenti individuali

| NomeData di nascita| Data di insediamento
1Mme Laëtitia Winterstein1974In nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei figli minorenni Salomé Winterstein, nata nel 1992, Cheyenne François, nata nel 1996, Cydelle François, nata nel 1999, Naomie François, nata nel 2001 et Chico François, nato nel 20051984
2M. Jessy Winterstein1973In nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei figli minorenni Sony-Kevin Winterstein, nato nel 1993, et Brenda-Fiona Winterstein, nata nel 19991982
3Mme Rosita Ricono1976| 1982
4Mme Solange Lefèvre1948| 1967
5M. Philippe Lefèvre1988|
6Mme Catherine Lefèvre1964In nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei figli minorenni Mallaury Lefèvre, nata 1995, Davis Lefèvre, nata nel 2001 e Angie Lefèvre, nata nel 20031967
7Mme Sabrina Lefèvre1988Figlia di Mme Catherine Lefèvre, in nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale del figlio minorenne, Shawn Lefèvre, nato il 2003 |
8M. Steeve Lefèvre et Mme Graziella Avisse1985; 1984|
9M. Thierry Lefèvre et Mme Sophie Clairsin1980; 1981In nome proprio e nella loro qualità di rappresentanti legali dei figli minorenni, Océane Debouis, nata nel 2000, Preston Clairsin, nato nel 2005 e Tyron Lefèvre, nato nel 2006 |
10M. Patrick Lefèvre et Mme Sylviane Huygue-Bessin1970; 1973In nome proprio e nella loro qualità di rappresentanti legali dei figli minorenni, Jennifer Lefèvre, nata nel 1990, Laura Lefèvre, nata nel 1993, Stessy Lefèvre, nata nel 1995, Maelis Lefèvre, nata nel 2001, Jason Lefèvre, nato nel 2003 e Maïna Lefèvre, nata nel 20061970
11Mme Vanessa Ricono1988Figlia di M. Pierre Mouche |
12Mme Michèle Perioche1956| 1990
13Mme Sandrine Plumerez1975In nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei figli minorenni, Pamela Alison Plumerez, nata nel 1996, Dawson Emile Plumerez, nato nel 2003 e Kenny Steeve Plumerez, nato nel 20041993
14M. Germain Guiton1950| 1990
15M. Mario Guiton Mme Stella Huet1978; 1976In nome proprio e nella loro qualità di rappresentanti legali dei figli minorenni, Douglas Guiton, nata nel 2000 e Shelley Guiton, nata nel 20051990
16Mme Martine Payen1956| 1980
17Mme Catherine Herbrecht1975In nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei figli minorenni, Genissa Mouche, nata nel 1994, Mandy Mouche, nata nel 1996 e Chelsy Herbrecht, nata nel 20041993
18M. Paul Mouche et Mme Gypsy DebarreNato nel 1971; nata nel 1974In nome proprio e nella loro qualità di rappresentanti legali dei figli minorenni, Kelly Debarre, nata nel 1991, Gypsy-Falon Debarre, nata nel 1992, Dylan Debarre, nato nel 1995, Prosper Dujardin, nato nel 1999, Jordan Dujardin, nato nel 2000, e Kency Mouche, nata il 29 novembre 20051998
19M. Pierre MoucheNato nel 1950| 1982
20M. Frank Mouche1974| 1980

OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE

POWER-FORDE

(Traduzione)

In seguito all’adozione da parte della Corte della sentenza Cobzaru c. Romania (no 48254/99, 26 luglio 2007), l’aspetto procedurale dell’articolo 14 impone agli Stati contraenti l’obbligo di attivarsi d’ufficio per verificare se dei motivi razziali hanno giocato un ruolo in un atto od in una pratica considerati contrari ad una norma della Convenzione. Non dovrebbe ritenersi che un tale obbligo si limiti alle sole questioni rilevanti ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

I ricorrenti, persone nomadi, che si siano o meno installati da lunga data su un medesimo luogo, costituiscono una minoranza considerata vulnerabile.

Qualora le autorità statali abbiano conoscenza di trattamenti inaccettabili nei confronti di una minoranza vulnerabile, tramite denunce individuali circostanziate e supportate da numerosi rapporti di autorità indipendenti di sorveglianza, ritengo che queste autorità debbano esercitare una maggiore vigilanza, al fine di accertare se la discriminazione, diretta o indiretta, abbia un qualche ruolo riguardo alla problematica in causa, a seconda delle circostanze. A mio avviso, se la Corte si mostrasse più disponibile ad esaminare in maniera approfondita le doglianze in materia di discriminazione prospettate in tali circostanze, indurrebbe le autorità nazionali a prestare una maggiore attenzione agli aspetti procedurali dell’articolo 14. Tali obblighi procedurali rivestono un’importanza cruciale nella sfida all’eliminazione della discriminazione.

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