Sentenza della Corte (grande sezione) del 30 novembre 2009.

Priimta 2009-11-30 · ECLI:EU:C:2009:741 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-357/09
Teismas
Court of Justice
Data
2009-11-30
ECLI
ECLI:EU:C:2009:741
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasC. ToaderTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisN. Nanchev
Vyriausybės atstovasR. Mackevičienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 novembre 2009 (*1)

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Art. 15, nn. 4-6 — Periodo di trattenimento — Considerazione del periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento è stata sospesa — Nozione di “prospettiva ragionevole di allontanamento”»

Nel procedimento C-357/09 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) con decisione 10 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio 10 agosto 2009, pervenuta alla Corte il e integrata il , di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza ex art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione 22 settembre 2009 della Seconda Sezione di accogliere detta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«In conformità della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [( GU L 326, pag. 13 e — rettifica — GU 2006, L 236, pag. 36)], il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo».
«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

La normativa nazionale

«3) Ogni sei mesi il direttore del Centro di permanenza temporanea degli stranieri presenta un elenco degli stranieri che vi hanno soggiornato per più di sei mesi a causa di ostacoli che impediscono il loro allontanamento dal territorio. L’elenco è inviato al Tribunale amministrativo del luogo del Centro di permanenza.

4) Al termine di ogni periodo di sei mesi di collocamento in un Centro di permanenza temporanea, il Tribunale si pronuncia d’ufficio, in camera di consiglio, in ordine all’estensione, alla sostituzione o alla fine del trattenimento. La decisione del Tribunale non è impugnabile.

5) Quando il Tribunale annulla l’ordine di trattenimento impugnato o dispone il rilascio dello straniero, quest’ultimo viene immediatamente liberato dal Centro di permanenza temporanea».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 (…) vada interpretato nel senso che:

Sul procedimento d’urgenza

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, sub a)

Sulla prima questione, sub b)

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla terza questione, sub c)

Sulla terza questione, sub a) e b)

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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