Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2015.

Priimta 2015-03-12 · ECLI:EU:C:2015:166 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-538/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-03-12
ECLI
ECLI:EU:C:2015:166
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasC. VajdaTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasV. Kazlauskaitė-ŠvenčionienėVyriausybės atstovasK. Dieninis
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 marzo 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE — Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Legame dell’offerente selezionato con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice — Obbligo di tener conto di tale legame — Onere della prova circa la parzialità di un esperto — Insussistenza dell’incidenza di siffatta parzialità sul risultato finale della valutazione — Termini di ricorso — Contestazione dei criteri astratti di aggiudicazione — Chiarimento di tali criteri dopo la comunicazione dei motivi esaustivi di aggiudicazione dell’appalto — Grado di conformità delle offerte con le specifiche tecniche quale criterio di valutazione»

Nella causa C‑538/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 9 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2013, nel procedimento

eVigilo Ltd

contro

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

sostenuto da:

«NT Service» UAB,

«HNIT Baltic» UAB,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».

«(2)

L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

(...)

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l’obbligo – sancito dalla giurisprudenza – di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. (...)

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall’oggetto dell’appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

(...)».

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».
«L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell’articolo 24, previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3».
«Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

Il diritto lituano

«“Dichiarazione d’imparzialità”: una dichiarazione scritta di un membro della commissione per gli appalti pubblici o di un esperto, attestante che costoro sono imparziali nei confronti degli offerenti.»
«I membri della commissione per gli appalti pubblici e gli esperti possono partecipare ai lavori di detta commissione soltanto dopo aver sottoscritto una dichiarazione d’imparzialità e un impegno di riservatezza».
«L’amministrazione aggiudicatrice garantisce che, nel corso delle procedure di aggiudicazione di appalti e dell’attribuzione dell’appalto, i principi della parità delle armi, di non discriminazione, del reciproco riconoscimento, di proporzionalità e di trasparenza saranno rispettati».
«Sulla base dei risultati della valutazione delle offerte effettuata in conformità della procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 7, della presente legge, le forniture, i servizi o i lavori saranno oggetto di acquisto presso l’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa o ha proposto il prezzo meno elevato. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di servizi o di lavori, le offerte presentate possono essere valutate sulla base del criterio relativo all’offerta economicamente più vantaggiosa o al prezzo meno elevato, o sulla base dei criteri relativi all’oggetto dell’appalto che sono stabiliti nella documentazione di gara dell’amministrazione aggiudicatrice e che non possono limitare ingiustamente e in modo parziale l’accesso degli offerenti all’appalto, né accordare un accesso privilegiato a taluni offerenti, violando quindi i requisiti stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, della presente legge».
«Ai fini dell’adozione di una decisione concernente un’offerta ammessa, l’amministrazione aggiudicatrice deve:
«Ai fini dell’adozione di una decisione concernente l’aggiudicazione dell’appalto l’amministrazione aggiudicatrice deve, conformemente alla procedura e ai criteri di valutazione fissati nella documentazione di gara, valutare senza indugio le offerte presentate dagli offerenti, verificare, nei casi di cui all’articolo 32, paragrafo 8, della presente legge, la conformità dell’offerente, la cui offerta può essere ammessa sulla base dei risultati della valutazione, ai requisiti minimi necessari ai fini della qualifica, stabilire la classifica delle offerte (salvo qualora sia invitato a presentare un’offerta solamente un offerente, o se un solo offerente presenti un’offerta) e selezionare un’offerta. La classifica delle offerte è stabilita secondo l’ordine decrescente del relativo vantaggio economico o secondo l’ordine crescente del relativo costo. Nei casi in cui si applica il criterio della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in cui le offerte di più offerenti presentino un vantaggio economico identico, o nei casi in cui il criterio di valutazione delle offerte sia il prezzo meno elevato proposto e in cui più offerte contengano prezzi identici, nella classifica delle offerte, si accorda la preferenza all’offerente la cui busta contenente le offerte sia stata registrata per prima o la cui offerta sia stata presentata, per via elettronica, con maggiore anticipo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, ossia l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva [89/665], che stabilisce i principi di efficacia e di celerità riguardo alla tutela dei diritti degli offerenti che siano stati violati, e l’articolo 2 della direttiva [2004/18], che stabilisce i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, nonché gli articoli 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, che stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’appalto all’offerente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, debbano essere, congiuntamente o separatamente (ma senza una limitazione alle disposizioni sopra menzionate), intese e interpretate nel senso che:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, sub a) e b)

Sulla prima questione, sub c)

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto diritto di ricorso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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