Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018.

Priimta 2018-09-13 · ECLI:EU:C:2018:711 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-176/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-09-13
ECLI
ECLI:EU:C:2018:711
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 settembre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo»

Nella causa C‑176/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny (tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, 1 a Sezione Civile, Polonia), con decisione del 17 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2017, nel procedimento

Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

contro

Mariusz Wawrzosek

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o marzo 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 87/102/CEE

«Gli Stati membri che, relativamente ai contratti di credito, permettono al consumatore di:

provvedono affinché il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti».

Direttiva 2008/48

«In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione».
«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

Diritto polacco

«(…)

«Il giudice emette un’ingiunzione di pagamento anche nei confronti del soggetto obbligato in forza di una cambiale (…) debitamente compilata, la cui autenticità ed il cui contenuto non diano luogo a dubbi».
«In assenza di condizioni sufficienti per l’adozione di un’ingiunzione di pagamento, il presidente fissa una data per l’udienza dibattimentale, a meno che la causa non possa essere esaminata senza trattazione orale».
«Nell’emettere l’ingiunzione di pagamento il giudice invita il convenuto a soddisfare per intero entro due settimane dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento la pretesa creditoria, compresi i costi, oppure, entro il medesimo termine, a proporre opposizione».
«1. Con l’emissione, l’ingiunzione di pagamento acquista valore di titolo di garanzia esecutivo senza apposizione della formula esecutiva. (…)

(…)

«L’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice che ha emesso l’ingiunzione. Nell’opposizione, il convenuto deve indicare se contesta l’ingiunzione nella sua integralità o in parte, formulare le eccezioni che, a pena di inammissibilità, devono essere sollevate prima di comparire all’udienza di trattazione del merito della causa, nonché dedurre fatti e mezzi di prova. (…)».
«1. Le clausole di un contratto di credito al consumo, che non sono state oggetto di negoziato individuale, non sono vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti ed obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole abusive illecite). Ciò non vale per le clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo chiaro.

(…)».

«La cambiale deve contenere:

«Il convenuto deve sostenere tre quarti delle spese giudiziarie nel caso in cui presenti opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa nell’ambito del procedimento di ingiunzione».
«l. [L]a cambiale del consumatore, consegnata al creditore al fine di soddisfare o garantire una prestazione risultante da un contratto di credito al consumo, deve contenere la clausola “non all’ordine” o una clausola equivalente.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se le disposizioni della direttiva 93/13 (…), in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva [2008/48], in particolare gli articoli 17, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che un professionista (mutuante) proceda, nei confronti di un consumatore (mutuatario), al recupero del credito accertato in una cambiale debitamente compilata, nell’ambito di un procedimento di ingiunzione di cui alle disposizioni degli articoli 485, paragrafi 2 e segg., del [codice di procedura civile], in combinato disposto con l’articolo 41 della [legge del 12 maggio 2011, sul credito al consumo], le quali limitano il giudice nazionale ad effettuare il solo esame della validità dell’obbligazione cambiaria dal punto di vista del rispetto dei requisiti formali della cambiale, tralasciando il rapporto principale».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale valida, che garantisce un credito derivante da un contratto di credito al consumo, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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