Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 aprile 2018.

Priimta 2018-04-19 · ECLI:EU:C:2018:261 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-580/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-04-19
ECLI
ECLI:EU:C:2018:261
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasC. VajdaTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasY. BotKanclerisR. Schiano
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 aprile 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Luogo dell’acquisto intracomunitario – Articolo 42 – Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una cessione successiva – Articolo 141 – Esenzione – Operazione triangolare – Misure di semplificazione – Articolo 265 – Rettifica dell’elenco riepilogativo»

Nella causa C‑580/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 19 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2016, nel procedimento

Firma Hans Bühler KG

contro

Finanzamt Graz-Stadt,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 ottobre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(10)

Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.

(…)

«1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(…)

«Si considera “acquisto intracomunitario di beni” l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, a destinazione dell’acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene».
«È considerato luogo d’acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui questi si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente».
«Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40.

Se l’acquisto è soggetto, in applicazione dell’articolo 40, all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all’imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d’identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto».

«L’articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l’acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all’IVA conformemente all’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
«Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
«1. L’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
«Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:
«1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.

(…)».

«1. Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all’articolo 42, il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali acquisti deve menzionare in modo distinto nell’elenco riepilogativo gli elementi seguenti:

Il diritto austriaco

«L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato membro in cui il bene si trova al termine della spedizione o del trasporto. Se l’acquirente utilizza nei confronti del fornitore un numero di identificazione IVA assegnatogli da un altro Stato membro, l’acquisto si considera effettuato nel territorio di detto Stato membro sino a quando l’acquirente non provi l’assoggettamento a imposizione dell’acquisto nello Stato membro indicato nel primo periodo. In caso di prova si applica per analogia l’articolo 16».

«Nozione

(1) Sussiste un’operazione triangolare quando tre imprenditori, in tre diversi Stati membri, concludono operazioni aventi ad oggetto uno stesso bene messo a disposizione dell’ultimo destinatario direttamente dal primo fornitore in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 3. Ciò vale anche quando l’ultimo destinatario sia una persona giuridica che non sia un imprenditore o non acquisti il bene ai fini della propria impresa. Luogo dell’acquisto intracomunitario in caso di operazione triangolare

(2) L’acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, secondo periodo, si considera soggetto all’IVA quando l’imprenditore (acquirente) dimostra la sussistenza di un’operazione triangolare e adempie l’obbligo di dichiarazione ad esso incombente ai sensi del paragrafo 6. L’imprenditore che non adempie il proprio obbligo di dichiarazione decade dall’esenzione con effetto retroattivo. Esenzione in caso di acquisto intracomunitario di beni

(3) L’acquisto intracomunitario è esente da IVA laddove ricorrano le seguenti condizioni:

Emissione della fattura da parte dell’acquirente

(4) In caso di applicazione dell’esenzione di cui al paragrafo 3, la fattura deve contenere anche le seguenti indicazioni:

Soggetto passivo

(5) Nel caso di un’operazione triangolare, l’imposta è dovuta dal destinatario della fornitura imponibile quando la fattura emessa dall’acquirente è conforme al paragrafo 4. Obblighi dell’acquirente

(6) Ai fini dell’adempimento del proprio obbligo di dichiarazione ai sensi del paragrafo 2, l’imprenditore deve inserire nell’elenco riepilogativo le seguenti informazioni:

Obblighi del destinatario

(7) Ai fini della determinazione dell’imposta a norma dell’articolo 20, l’importo quantificato deve essere maggiorato dell’importo dovuto a norma del paragrafo 5».

«Emissione della fattura da parte dell’acquirente

Ove l’emissione della fattura sia disciplinata dalle disposizioni della presente legge federale, la fattura deve contenere anche le seguenti informazioni:

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 141, lettera c), della direttiva [IVA], da cui dipende, a norma dell’articolo 42 (in combinato disposto con l’articolo 197) della direttiva [IVA], la disapplicazione dell’articolo 41, primo comma, della direttiva [IVA], debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata non ricorre nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche nell’ipotesi in cui il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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