1)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 41, paragrafo 1 — Riconoscimento dell’esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari — Esecuzione di una decisione in uno Stato membro — Presentazione della domanda direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione — Normativa nazionale che impone il ricorso all’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione»
Nella causa C‑283/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione competente in materia di diritto di famiglia, Regno Unito], con decisione dell’11 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2016, nel procedimento
M.S.
contro
P.S.,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( GU 2009, L 7, pag. 1 ).
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra M.S., residente in Germania, e il sig. P.S., residente nel Regno Unito, relativamente al pagamento di crediti alimentari.
3I considerando 9, 27, 31 e 32 del regolamento n. 4/2009 prevedono quanto segue:
«(9)
Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
(…)
(…)
4Il capo IV di tale regolamento è intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni» e comprende gli articoli da 16 a 43 dello stesso.
5Sotto il titolo «Abolizione dell’exequatur», l’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento, che compare nella sezione 1 di tale capo IV, relativa alle «[d]ecisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007», prevede quanto segue:
«La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
6La sezione 1 del citato capo IV comprende parimenti l’articolo 20 del medesimo regolamento. Tale articolo, intitolato «Documenti ai fini dell’esecuzione», precisa, nel suo paragrafo 1, i documenti che il ricorrente deve fornire «alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione».
7L’articolo 41 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Procedimento e condizioni d’esecuzione», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione».
8Sotto il titolo «Accesso alla giustizia», il capo V del regolamento n. 4/2009 comprende gli articoli da 44 a 47 di quest’ultimo. L’articolo 45 di tale regolamento, intitolato «Contenuto del patrocinio a spese dello Stato», prevede quanto segue:
«Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. (…)
(…)».
9Gli articoli da 49 a 63 del medesimo regolamento sono contenuti nel capo VII di quest’ultimo, intitolato «Cooperazione tra autorità centrali». Il paragrafo 1 dell’articolo 49 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Designazione delle autorità centrali», prevede quanto segue:
«Gli Stati membri designano un’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento».
10L’articolo 51 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Funzioni specifiche delle autorità centrali», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:
11Ai sensi dell’articolo 55 di tale regolamento, intitolato «Presentazione delle domande tramite le autorità centrali»:
«Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante».
12L’articolo 56 del citato regolamento, intitolato «Domande proponibili», così dispone:
«1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:
(…)
(…)
4Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili».
13L’articolo 76 del medesimo regolamento, intitolato «Entrata in vigore», prevede quanto segue:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
(…)
Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.
(…)».
14Ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato 1 del Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 [regolamento del 2011 sulla competenza giurisdizionale e sulle sentenze in materia civile (obbligazioni alimentari)]:
«1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, quando una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve essere eseguita nel Regno Unito ai sensi del capo IV, sezione 1, del regolamento [n. 4/2009] il giudice dinanzi al quale deve essere presentata la domanda di esecuzione è
(…)
2La domanda di esecuzione è inoltrata alla Family Court (…) (“il giudice dell’esecuzione”)
(…)
4Ai fini dell’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari,
come se la decisione fosse stata emanata originariamente dal giudice dell’esecuzione».
15Il giudice del rinvio precisa che l’autorità centrale designata per l’Inghilterra e il Galles, conformemente all’articolo 49 del regolamento n. 4/2009, è il Lord Chancellor (Lord cancelliere, Regno Unito), il quale ha, a sua volta, attribuito le sue funzioni esecutive alla Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (Unità per l’esecuzione reciproca delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari; in prosieguo: la «REMO»).
16Il sig. e la sig.ra S. hanno contratto matrimonio nel 2005 e si sono separati nel 2012. Hanno avuto due figli che, alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, avevano 9 e 5 anni. Il loro divorzio è stato pronunciato dall’Amtsgericht Walsrode (tribunale distrettuale di Walsrode, Germania), il quale ha preso provvedimenti in materia di alimenti a favore di tali due figli con ordinanza del 7 agosto 2014 (in prosieguo: l’«ordinanza del giudice tedesco»).
17Dopo tale divorzio, la sig.ra S. e i suoi figli sono rimasti a vivere in Germania, mentre il sig. S. vive e lavora nel Regno Unito. Egli si rifiuta di versare gli alimenti alle condizioni previste nell’ordinanza del giudice tedesco in quanto, a suo dire, la sig.ra S. starebbe ostacolando i suoi contatti con i figli.
18Il giudice del rinvio, la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione competente in materia di diritto di famiglia, Regno Unito], con ricorso della sig.ra S., fondato sulle disposizioni del regolamento n. 4/2009, è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’esecuzione dell’ordinanza del giudice tedesco.
19Tale giudice indica che la questione preliminare da chiarire è se una domanda di esecuzione di un’ordinanza che disciplina obbligazioni alimentari, come quelle controverse nel procedimento principale, possa essere presentata direttamente dinanzi al giudice competente in materia di obbligazioni alimentari, nella fattispecie la Family Court (Tribunale per il diritto di famiglia, Regno Unito), o se, in tutti i casi, l’istanza debba essere prima proposta all’autorità centrale di cui all’articolo 49 del regolamento n. 4/2009, nella fattispecie il Lord Chancellor (Lord cancelliere) che la inoltrerà successivamente alla Family Court (Tribunale per il diritto di famiglia) per il tramite della REMO.
20Il giudice del rinvio richiama le divergenze di approccio da parte dei giudici nazionale e cita, a tale proposito, due cause. Nella prima causa, il giudice competente ha affermato che un ricorrente poteva proporre la sua domanda di esecuzione di una decisione direttamente alla Family Court (Tribunale per il diritto di famiglia) e che doveva esserci un errore nelle norme nazionali che impongono il ricorso all’autorità centrale. Nella seconda causa, vertente su una modifica di una decisione invece che sulla sua esecuzione, il giudice competente ha espresso talune riserve in merito alla decisione nella prima causa e ha ritenuto che il ricorrente dovesse obbligatoriamente presentare la sua domanda per il tramite dell’autorità centrale. Il giudice del rinvio aggiunge che la REMO, consultata nell’ambito del procedimento principale, ha sostenuto che, a suo parere, la normativa nazionale non comportava alcun errore nella previsione del ricorso obbligatorio all’autorità centrale e che le disposizioni nazionali di cui trattasi erano state volutamente redatte in tal senso.
21A parere del giudice del rinvio, tenuto conto sia della formulazione delle disposizioni del capo IV del regolamento n. 4/2009, incluse quelle previste nella sezione 1 di tale capo, applicabili alla Repubblica federale di Germania, sia dello scopo del citato regolamento, dev’essere possibile presentare una domanda di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari direttamente alla Family Court (Tribunale per il diritto di famiglia), come nel caso di una situazione meramente interna.
22Il giudice del rinvio fa valere che sussiste tuttavia un dubbio a tale proposito e che la questione si pone attualmente nell’ambito di numerose cause nel Regno Unito.
23Pertanto, la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione competente in materia di diritto di famiglia] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, nel caso in cui un creditore di alimenti intenda ottenere che sia data esecuzione in uno Stato membro a una decisione giudiziaria emessa in suo favore in un diverso Stato membro, le disposizioni del capo IV del regolamento n. 4/2009 gli riconoscano il diritto di presentare una domanda di esecuzione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto.
24Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 27 giugno 2016, S. ( C‑283/16 , non pubblicata, EU:C:2016:482 ). Con decisione del 6 giugno 2016, il presidente della Corte ha concesso il trattamento prioritario della presente causa.
25Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le disposizioni del capo IV del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che intenda ottenere l’esecuzione in un altro Stato membro, possa presentare la sua domanda direttamente all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, o se possa essere obbligato a presentare la sua domanda a quest’ultimo per il tramite dell’autorità centrale dello Stato membro di esecuzione.
26La risposta a questa domanda richiede l’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, il quale verte sul procedimento e le condizioni d’esecuzione in uno Stato membro di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in un altro Stato membro.
27Tale disposizione prevede nel suo primo periodo che, fatte salve le altre disposizioni del regolamento n. 4/2009, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla «legge dello Stato membro dell’esecuzione» e, nel secondo periodo, che siffatte decisioni sono eseguite «alle stesse condizioni» delle decisioni emesse in tale Stato membro dell’esecuzione.
28Poiché opera un rinvio all’applicazione della legge dello Stato membro dell’esecuzione, il primo periodo della citata disposizione potrebbe essere interpretato, prima facie, nel senso che uno Stato membro dell’esecuzione può introdurre, tra le sue norme relative alle procedure di esecuzione, il ricorso obbligatorio all’autorità centrale dello Stato richiesto.
29Tuttavia, tenuto conto della formulazione del secondo periodo della medesima disposizione, secondo il quale la decisione deve essere eseguita «alle stesse condizioni» delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione, si potrebbe considerare che il citato articolo 41, paragrafo 1, osti ad un ricorso obbligatorio all’autorità centrale se quest’ultimo non è previsto nelle controversie meramente interne, come si verifica nello Stato membro del giudice del rinvio.
30Occorre, di conseguenza, esaminare la portata dell’espressione «alle stesse condizioni», al fine di esaminare se una normativa nazionale, come l’articolo 4, paragrafo 4, lettere a), b) e c), dell’allegato 1 del regolamento del 2011 sulla competenza giurisdizionale e sulle sentenze in materia civile (obbligazioni alimentari), sia conforme all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, anche nel caso in cui un creditore di alimenti, come la sig.ra S., diversamente da un creditore nell’ambito di domande meramente interne, non possa adire direttamente il giudice competente.
31A tale proposito, occorre tener conto dello scopo del regolamento n. 4/2009 e del contesto nel quale si inserisce il suo articolo 41, paragrafo 1.
32Relativamente allo scopo di tale regolamento, emerge dai lavori preparatori, e in particolare dal Libro verde della Commissione, del 15 aprile 2004, sulle obbligazioni alimentari [COM(2004) 254 definitivo] che il legislatore dell’Unione europea ha voluto sostituire le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari contenute nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ), con disposizioni che, tenuto conto dell’urgenza particolare connessa al pagamento dei crediti alimentari, semplifichino il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione e lo rendano quindi più rapido.
33La Corte ha rammentato, analogamente, che lo scopo perseguito dal regolamento n. 4/2009 è quello di facilitare il più possibile il recupero dei crediti alimentari internazionali (sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13 , EU:C:2014:2461 , punto 41 ).
34Tali obiettivi di semplicità e di rapidità emergono parimenti dai considerando 9 e 27 del regolamento n. 4/2009. Tale considerando 9 mette in risalto che il creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità. Secondo il citato considerando 27, uno degli obiettivi del regolamento n. 4/2009 è quello di limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore di alimenti.
35Occorre peraltro menzionare i considerando 31 e 32 del regolamento n. 4/2009. Il considerando 31 di tale regolamento evidenzia la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari e prestare assistenza ai creditori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro. Il considerando 32 del citato regolamento qualifica come «diritto» il ricorso a tale assistenza.
36Il sistema nel quale si situa l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 riflette i citati obiettivi di semplicità e di rapidità nel capo IV di tale regolamento e prevede la possibilità di ricorrere all’assistenza delle autorità centrali nel capo VII di quest’ultimo.
37Quindi, nessuna disposizione di tale capo IV, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», del quale fa parte il citato articolo 41, paragrafo 1, prevede una procedura particolare che si aggiungerebbe alle procedure applicabili nell’ambito di domande meramente interne e, in particolare, di ricorso obbligatorio alle autorità centrali degli Stati membri.
38L’assenza di un obbligo di ricorrere a tali autorità centrali è ancora più palese per quanto riguarda le decisioni emesse in uno Stato membro, come la Repubblica federale di Germania, vincolato dal protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, concluso all’Aia il 23 novembre 2007. Sotto il titolo «Abolizione dell’exequatur», l’articolo 17 del regolamento n. 4/2009, contenuto nel capo IV di quest’ultimo, specifica, nel suo paragrafo 1, che tali decisioni sono riconosciute in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura. L’articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento, contenuto nel medesimo capo IV precisa i documenti che il ricorrente deve fornire «alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione», formulazione che indica che la produzione dei documenti è effettuata direttamente alle autorità competenti.
39Il ricorso alle autorità centrali è previsto dalle disposizioni contenute nel capo VII del regolamento n. 4/2009, relativo alla cooperazione tra autorità centrali. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento, tali autorità forniscono assistenza per le domande previste nel suo articolo 56, segnatamente trasmettendo tali domande. In forza di quest’ultimo articolo, un creditore che intende recuperare alimenti «può» presentare una domanda, in particolare, ai fini dell’esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto. In tal caso si rivolge, conformemente all’articolo 55 del citato regolamento, all’autorità centrale dello Stato membro nel quale risiede, la quale deve trasmetterla all’autorità centrale dello Stato membro richiesto.
40Emerge dagli articoli 51 e 56 del regolamento n. 4/2009, in combinato disposto con i considerando 31 e 32 di quest’ultimo, che la domanda di assistenza presso le autorità centrali, ai sensi delle disposizioni che compaiono nel capo VII di tale regolamento, costituisce un diritto e non un obbligo. Essa, di conseguenza, è facoltativa e si applica unicamente qualora il creditore di alimenti desideri avvalersene, ad esempio per superare talune difficoltà particolari, come la localizzazione del debitore di alimenti.
41Emerge quindi che il regolamento n. 4/2009 prevede due modalità alternative di ricorso ai giudici competenti, una diretta, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo IV di tale regolamento e, l’altra, per il tramite delle autorità centrali, qualora il creditore di alimenti chieda assistenza all’autorità centrale del suo Stato membro di residenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo VII del citato regolamento.
42Tale analisi è avvalorata dalla formulazione dell’articolo 45 del regolamento n. 4/2009, il quale rientra nel capo V di quest’ultimo. Tale articolo, che verte sul patrocinio a spese dello Stato, distingue espressamente due vie alternative che consentono al creditore di alimenti di presentare una domanda di esecuzione, cioè per il tramite dell’autorità centrali «o» direttamente alle autorità competenti.
43Occorre pertanto considerare che l’obbligo, imposto al creditore di alimenti da una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, di fare ricorso all’autorità centrale dello Stato membro richiesto anche qualora egli desideri rivolgersi direttamente alle autorità competenti sul fondamento del capo IV del regolamento n. 4/2009 e che, secondo il giudice del rinvio, implica ritardi supplementari, contrasta con l’articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, alla luce dello scopo del citato regolamento e del contesto in cui è inserita tale disposizione.
44Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che le disposizioni del capo IV del regolamento n. 4/2009, e in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l’esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione.
45La seconda questione verte sulle conseguenze per lo Stato membro dell’esecuzione di una risposta affermativa alla prima questione e mira, più in particolare, a sapere se esista un obbligo di introdurre una procedura o un meccanismo che consenta di ricorrere direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione.
46Per poter fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre non solo indicare se gli Stati membri siano tenuti ad introdurre siffatte procedure o meccanismi di tal genere, bensì anche precisare, in un caso come quello del procedimento principale, se vi sia un obbligo incombente al giudice nazionale.
47Relativamente all’attuazione di un regolamento, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, un atto dell’Unione di tal genere è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
48La diretta applicabilità di un regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di ricezione nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere effettivamente applicate (sentenza del 14 giugno 2012, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, C‑606/10 , EU:C:2012:348 , punto 72 ).
49Nella specie, il regolamento n. 4/2009, applicabile a partire dal 18 giugno 2011, prevede, nel suo articolo 76, l’applicazione differita delle sue disposizioni rispetto alla sua data di entrata in vigore, il 20 gennaio 2009. Nel periodo tra tali due date, spettava agli Stati membri modificare, se necessario, il loro diritto nazionale adeguando le loro norme procedurali per evitare ogni conflitto con il regolamento n. 4/2009 e, in particolare, consentire ai creditori di alimenti, quali la sig.ra S., di esercitare il loro diritto di ricorrere direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, come previsto dal citato regolamento.
50In ogni caso, emerge da una giurisprudenza consolidata della Corte che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v. segnatamente, in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77 , EU:C:1978:49 , punti 21 e 24 ; del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10 , EU:C:2010:363 , punto 43 , e del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14 , EU:C:2015:354 , punto 32 ).
51Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale articolo 41, paragrafo 1, disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda.
52Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) Lingua processuale: l’inglese.
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