Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2017.

Priimta 2017-02-09 · ECLI:EU:C:2017:104 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-283/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-02-09
ECLI
ECLI:EU:C:2017:104
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasE. ReganTeisėjasA. ArabadjievTeisėjas · pranešėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 febbraio 2017 (

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 41, paragrafo 1 — Riconoscimento dell’esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari — Esecuzione di una decisione in uno Stato membro — Presentazione della domanda direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione — Normativa nazionale che impone il ricorso all’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione»

Nella causa C‑283/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione competente in materia di diritto di famiglia, Regno Unito], con decisione dell’11 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2016, nel procedimento

M.S.

contro

P.S.,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento n. 4/2009

«(9)

Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

(…)

(…)

«La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione».
«Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. (…)

(…)».

«Gli Stati membri designano un’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento».
«Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:
«Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante».
«1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:

(…)

(…)

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

(…)

Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.

(…)».

Diritto del Regno Unito

«1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, quando una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve essere eseguita nel Regno Unito ai sensi del capo IV, sezione 1, del regolamento [n. 4/2009] il giudice dinanzi al quale deve essere presentata la domanda di esecuzione è

(…)

(…)

come se la decisione fosse stata emanata originariamente dal giudice dell’esecuzione».

Fatti e questioni pregiudiziali

«1)

Se, nel caso in cui un creditore di alimenti intenda ottenere che sia data esecuzione in uno Stato membro a una decisione giudiziaria emessa in suo favore in un diverso Stato membro, le disposizioni del capo IV del regolamento n. 4/2009 gli riconoscano il diritto di presentare una domanda di esecuzione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto.

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Firme

(

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