Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 30 giugno 2016.

Priimta 2016-06-30 · ECLI:EU:C:2016:493 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2016-06-30
ECLI
ECLI:EU:C:2016:493
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 30 giugno 2016 (

Causa C‑443/15

Dr. David L. Parris

contro

Trinity College Dublin e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda)]

«Diritti fondamentali — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione in base all’età e all’orientamento sessuale — Discriminazione multipla — Unione civile con partner dello stesso sesso — Pensione professionale — Pensione di reversibilità — Erogazione a favore del coniuge o del partner registrato superstite — Requisito della contrazione di matrimonio o di un’unione civile registrata prima del compimento dei 60 anni — Ostacoli derivanti dal diritto interno»

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

«stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)

«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene

(…)

(…)

«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

(…)

«La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano».

B – Diritto nazionale

«1. Non viola il principio della parità di trattamento pensionistico per motivi di età un regime che

(…)

(…)

(…)».

III – Fatti e procedimento principale

A – Sulla persona del sig. Parris e sul suo stato di famiglia

B – Sull’appartenenza del sig. Parris al regime pensionistico professionale del Trinity College

C – Sulla domanda di pensione di reversibilità presentata dal sig. Parris per il suo partner registrato

IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

Se costituisca una discriminazione fondata sull’età, in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE, il fatto che un fornitore di prestazioni nell’ambito di un regime previdenziale professionale limiti il diritto alla pensione di reversibilità del partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest’ultimo, subordinandolo alla condizione che l’affiliato e il suo partner registrato abbiano contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell’affiliato qualora

Se costituiscano una discriminazione contraria al combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE le limitazioni dei diritti, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, descritte nella prima o nella seconda questione nell’ipotesi in cui dette limitazioni risultino dall’effetto combinato dell’età e dell’orientamento sessuale di un affiliato.

V – Analisi

A – Ambito di applicazione della direttiva 2000/78 (questione preliminare)

B – Discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale (prima questione pregiudiziale)

a) Sulla discriminazione diretta in ragione dell’orientamento sessuale

b) Sulla discriminazione indiretta in ragione dell’orientamento sessuale

a) Finalità legittima

b) Esame di proporzionalità

i) Idoneità

ii) Necessità

iii) Pregiudizio eccessivo subito dal lavoratore

c) Sull’autonomia degli Stati membri nel disciplinare lo stato di famiglia

C – Discriminazione basata sull’età (seconda questione pregiudiziale)

a) Mancanza di una giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78

i) Sulle tre categorie di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78

ii) Sulla questione dell’applicazione analogica dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78

b) Mancanza di una giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78

c) Considerazione conclusiva sulla seconda questione pregiudiziale

D – Interazione discriminatoria di più fattori (terza questione pregiudiziale)

E – Effetti nel tempo della sentenza della Corte nel presente caso

VI – Conclusione

Integra una discriminazione indiretta in base all’orientamento sessuale vietata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, la previsione, in un regime previdenziale professionale, che condiziona il diritto a una pensione di reversibilità per il partner registrato dello stesso sesso al fatto che l’unione civile registrata sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte del lavoratore affiliato al regime previdenziale qualora, allo stesso tempo, per gli interessati fosse giuridicamente impossibile contrarre una siffatta unione registrata o un matrimonio prima del raggiungimento di detto limite di età.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.