Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2016.

Priimta 2016-07-19 · ECLI:EU:C:2016:570 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-526/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-07-19
ECLI
ECLI:EU:C:2016:570
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 luglio 2016 (*1) (

[Testo rettificato con ordinanza del 30 settembre 2016]

«Rinvio pregiudiziale – Validità e interpretazione della comunicazione della Commissione sul settore bancario – Interpretazione delle direttive 2001/24/CE e 2012/30/UE – Aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e del debito subordinato – Principio della tutela del legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Tutela degli interessi dei soci e dei terzi – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito»

Nella causa C‑526/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia), con decisione del 6 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2014, nel procedimento

Tadej Kotnik e altri,

Jože Sedonja e altri,

Fondazione cassa di risparmio di Imola,

Andrej Pipuš e altri,

Tomaž Štrukelj,

Luka Jukič,

Angel Jaromil,

Franc Marušič e altri,

Stajka Skrbinšek,

Janez Forte e altri,

Državni svet Republike Slovenije,

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije,

Igor Karlovšek,

Marija Karlovšek,

Janez Gosar

contro

Državni zbor Republike Slovenije,

con l’intervento di:

Vlada Republike Slovenije,

Banka Slovenije,

Okrožno sodišče v Ljubljani,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça (relatore), A. Arabadjiev, C. Toader e D. Šváby, presidenti di sezione, M. Safjan, M. Berger, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o dicembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/24

«(5)

L’adozione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [( GU 1994, L 135, pag. 5 )], con cui è stato introdotto il principio dell’adesione obbligatoria degli enti creditizi a un sistema di garanzia dello Stato membro d’origine, rende ancor più evidente la necessità di un riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

Direttiva 2012/30

«(3)

Per assicurare l’equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori delle società occorre in particolare coordinare le disposizioni nazionali riguardanti la loro costituzione nonché la salvaguardia, l’aumento e la riduzione del capitale delle società per azioni.

(…)

«Gli aumenti di capitale sono decisi dall’assemblea. (...)».
«Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata a una decisione dell’assemblea (...)».
«Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle seguenti condizioni:

(...)

«In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d’azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro deve essere sempre deciso dall’assemblea».
«Nei casi di cui (...) all’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), (...) quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea sull’ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall’operazione».

Direttiva 2014/59/UE

«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2015.

Essi applicano tuttavia le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5, al più tardi a decorrere dal 1 o gennaio 2016».

La comunicazione sul settore bancario

«2.

Le comunicazioni legate alla crisi forniscono un quadro complessivo per un’azione coordinata a sostegno del settore finanziario in modo da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato interno. Stabiliscono le condizioni per l’accesso agli aiuti di Stato e i requisiti da soddisfare in modo che tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato interno alla luce dei principi stabiliti in materia dal trattato. Grazie alle comunicazioni legate alla crisi, le norme in materia di aiuti di Stato che disciplinano il sostegno pubblico al settore finanziario sono state aggiornate regolarmente, ove necessario, per adeguarle all’andamento della crisi. I recenti sviluppi richiedono un ulteriore aggiornamento di dette comunicazioni.

«Le comunicazioni legate alla crisi specificano chiaramente che i principi generali del controllo degli aiuti di Stato restano di applicazione anche durante la crisi. In particolare, onde limitare le distorsioni della concorrenza tra banche e in tutti gli Stati membri all’interno del mercato unico e ovviare al cosiddetto rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario ed il beneficiario degli aiuti dovrebbe fornire un adeguato contributo proprio ai costi di ristrutturazione. La banca ed i detentori del suo capitale dovrebbero contribuire il più possibile alla ristrutturazione mediante le proprie risorse. Il sostegno statale dovrebbe essere concesso a condizioni che rappresentano un’adeguata condivisione degli oneri da parte di coloro che hanno investito nella banca».
«Nella fase iniziale della crisi, gli Stati membri non sono andati, in generale, al di là delle condizioni minime stabilite dalle norme relative agli aiuti di Stato per quanto riguarda la condivisione degli oneri ex ante e ai creditori non è stato richiesto di contribuire al salvataggio degli enti creditizi per ragioni di stabilità finanziaria».

«40.

Il sostegno statale può determinare un cosiddetto “rischio morale” e minare la disciplina di mercato. Per ridurre questo rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere concessi soltanto a condizioni tali da comportare un’adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti.

Diritto sloveno

«(1) Con la sua decisione sulle misure straordinarie, la Banca centrale di Slovenia prescrive:

(...)

(5) Nell’ambito dell’annullamento o della conversione delle passività ammissibili della banca, la Banca di Slovenia deve accertarsi che singoli creditori non incorrano, a causa dell’annullamento o della conversione di passività ammissibili della banca, in perdite maggiori di quelle nelle quali incorrerebbero in caso di fallimento della banca.

(6) Le passività ammissibili della banca sono:

«(1) Nella sua decisione sull’annullamento di passività ammissibili (…), la Banca di Slovenia decide l’annullamento di passività ammissibili della banca nell’entità necessaria alla copertura delle perdite della banca, alla luce della valorizzazione delle attività nette di cui all’articolo precedente (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la comunicazione sul settore bancario, riguardo agli effetti giuridici che essa concretamente comporta, atteso che l’Unione (…) ha competenza esclusiva nel settore degli aiuti di Stato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), [TFUE] e che la Commissione, conformemente all’articolo 108 [TFUE], è competente a decidere nel settore degli aiuti di Stato, debba essere interpretata nel senso che essa ha un effetto vincolante nei confronti degli Stati membri che intendono porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia mediante un aiuto di Stato a favore di istituti di credito, laddove tale aiuto ha carattere permanente e non può essere facilmente revocato.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazione preliminare

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza e sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulla sesta questione

Sulla settima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo sloveno

(

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