Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014.

Priimta 2014-10-09 · ECLI:EU:C:2014:2271 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-268/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-10-09
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2271
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 ottobre 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro — Diniego di preventiva approvazione — Mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità»

Nella causa C‑268/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Sibiu (Romania), con decisione del 7 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2013, nel procedimento

Elena Petru

contro

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu,

Casa Națională de Asigurări de Sănătate,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2014,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:

(…)

ha diritto:

(…)

2. (…)

L’autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.

(…)».

Diritto rumeno

«Le assicurazioni contro la malattia sono obbligatorie e funzionano come un sistema unitario e gli obiettivi di cui al paragrafo 2 si realizzano sulla base dei seguenti principi:
«Il modello E 112 è destinato ai lavoratori subordinati o autonomi e ai loro familiari autorizzati dall’istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per essere sottoposti a cure mediche».
«Il rilascio del modello E 112 nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere negato dall’istituzione competente qualora le cure in questione figurino tra le prestazioni concesse in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il soggetto interessato risiede e se tali cure non possono, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia, essergli praticate nello Stato membro di residenza entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione».
«Nel caso in cui un assicurato presso il sistema rumeno di assicurazione contro la malattia si rechi in uno Stato membro dell’Unione europea per ricevere cure mediche, senza la preventiva approvazione dell’ente di assicurazione malattia presso cui è iscritto come assicurato, egli è tenuto a sostenere il costo delle prestazioni mediche erogate».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se, alla luce delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento n. 1408/71], l’impossibilità di prestare cure nel paese di residenza debba essere interpretata in maniera assoluta o [in maniera] ragionevole, vale a dire se la situazione in cui, sebbene l’intervento chirurgico possa essere effettuato nel paese di residenza in tempo utile e adeguato dal punto di vista tecnico, nel senso che esistono gli specialisti necessari e anche al medesimo livello di conoscenze specialistiche, manchino i farmaci e i materiali medici di prima necessità equivalga tuttavia a una situazione in cui le cure mediche necessarie non possono essere prestate ai sensi dell’articolo menzionato».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempo utile nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute in tempo utile.

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.