Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012.

Priimta 2012-12-19 · ECLI:EU:C:2012:824 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-325/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-12-19
ECLI
ECLI:EU:C:2012:824
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasY. BotKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2012 (*1)

«Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione degli atti — Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro — Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale — Insussistenza — Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa — Presunzione di conoscenza»

Nella causa C-325/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia), con decisione del 15 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2011, nel procedimento

Krystyna Alder,

Ewald Alder

contro

Sabina Orłowska,

Czeslaw Orłowski,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(6)

L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. La designazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.

(…)

«1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

(…)».

«L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo».
«Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8».
«Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».
«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

Il diritto polacco

«1. La parte che ha la residenza o la dimora abituale ovvero la sede all’estero, qualora non abbia designato un rappresentante ad litem domiciliato nella Repubblica di Polonia, è obbligata a designare nella Repubblica di Polonia un rappresentante per la ricezione delle notificazioni.
«Si può chiedere la riapertura del procedimento per motivi di nullità:

Il procedimento principale e la questione pregiudiziale

«Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (…) [n. 1393/2007] e l’articolo 18 TFUE debbano essere interpretati nel senso che è ammissibile che il deposito nel fascicolo di causa degli atti giudiziari destinati alla parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro, valga come loro notificazione, qualora essa non abbia designato un rappresentante per la ricezione delle notificazioni residente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residente nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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