Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2011.

Priimta 2011-10-13 · ECLI:EU:C:2011:649 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-439/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-10-13
ECLI
ECLI:EU:C:2011:649
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasG.ArestisTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. Šváby JudgesGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑439/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla cour d’appel de Paris (Francia), con decisione 29 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2009, nella causa

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

contro

Président de l’Autorité de la concurrence,

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,

con l’intervento di:

Ministère public,

Commissione europea,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

«il presente regolamento non deve esentare accordi verticali che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In particolare, accordi verticali che contengano alcune restrizioni verticali gravemente anticoncorrenziali, come l’imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di protezione territoriale, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate».
«Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato [divenuto art. 101, n. 3, TFUE], e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo [divenuto art. 101, n. 1, TFUE] è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (“gli accordi verticali”).

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1 [divenuto art. 101, n. 1, TFUE] (“le restrizioni verticali”)».

«(...)

c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato; (...)».

La normativa nazionale

«Sono proibite, anche se realizzate per il tramite diretto o indiretto di una società del gruppo stabilita fuori dalla Francia, qualora abbiano per oggetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato, le azioni concordate, le convenzioni, le intese espresse o tacite o le cooperazioni, in particolare quando sono dirette a:

1° limitare l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre imprese;

2° ostacolare la fissazione dei prezzi in base al libero gioco del mercato, favorendo artificialmente il loro aumento o la loro diminuzione;

3° limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico;

4° ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Il distributore autorizzato deve dimostrare la presenza fisica e permanente nel suo punto di vendita, e per tutta la durata dell’orario del medesimo, di almeno una persona specificamente qualificata grazie alla sua formazione professionale per:

acquisire una perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche e scientifiche dei prodotti (...), necessaria alla corretta esecuzione degli obblighi di esercizio professionale (...)

fornire al consumatore, in maniera abituale e costante, ogni informazione relativa al corretto utilizzo dei prodotti (...)

consigliare all’istante e nel punto di vendita il prodotto (...) più adatto agli specifici problemi di igiene e di cura, in particolare della pelle e delle fanere, che le vengono sottoposti.

Tale persona deve essere titolare, a tal fine, di una laurea in farmacia rilasciato o riconosciuto in Francia (...).

Il distributore autorizzato deve impegnarsi a vendere i prodotti (...) solamente in un punto vendita materiale ed individuato (...)».

«Se il divieto generale e assoluto di vendere su Internet i prodotti oggetto del contratto agli utenti finali, imposto ai distributori autorizzati nell’ambito di una rete di distribuzione selettiva, costituisca effettivamente una grave restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE [divenuto art. 101, n. 1, TFUE], che non rientra nell’esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 2790/1999, ma che può eventualmente fruire di un’esenzione individuale in applicazione dell’art. 81, n. 3, CE [divenuto art. 101, n. 3, TFUE]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla qualifica della restrizione della clausola contrattuale controversa come restrizione della concorrenza per oggetto

Sull’applicabilità dell’esenzione per categoria o dell’esenzione individuale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell’obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.

L’art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista all’art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.