Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 novembre 2010.

Priimta 2010-11-18 · ECLI:EU:C:2010:697 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-226/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-11-18
ECLI
ECLI:EU:C:2010:697
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑226/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 19 giugno 2009,

Commissione europea, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra A.‑A. Gilly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A.M. Collins, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Il contesto normativo

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all’articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva».
«Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (...), la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

(...)

L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (...) l’ordine decrescente d’importanza dei criteri».

I fatti all’origine del ricorso e procedimento precontenzioso

«1. Completezza della documentazione fornita.

5. Prezzo.

«1. Completezza della documentazione fornita: 0%.

Sul ricorso

Sulla prima censura, relativa al fatto che la ponderazione dei criteri di aggiudicazione è stata effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura, relativa alla modificazione della ponderazione dei criteri successivamente ad un primo esame

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea e l’Irlanda sopporteranno ognuna le proprie spese.

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