Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2010.

Priimta 2010-10-28 · ECLI:EU:C:2010:642 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-350/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-10-28
ECLI
ECLI:EU:C:2010:642
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisC. Strömholm
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasR. Mackevičienė
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑350/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 29 luglio 2008,

Commissione europea , rappresentata dalle sig.re A. Steiblytė e M. Šimerdová, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Lituania , rappresentata dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra R. Mackevičienė, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il Trattato di adesione del 2003 e l’Atto di adesione del 2003

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
«L’applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto».
«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».
«I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 249 del Trattato CE e dell’articolo 161 del Trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all’articolo 24 o in altre disposizioni del presente atto o dei suoi allegati».
«In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva [2001/83 nella sua versione originaria], le [AIC] dei prodotti farmaceutici che figurano nell’elenco (nell’appendice A al presente allegato, fornita dalla Lituania in un’unica lingua) e sono rilasciate, a norma della legislazione lituana, prima della data di adesione, restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell’acquis e del calendario stabilito in detto elenco, o fino al 1º gennaio 2007, se questa data è anteriore. (...)».
«Elenco fornito dalla Lituania, in un’unica versione linguistica, dei prodotti farmaceutici per i quali l’[AIC] rilasciata in virtù della legislazione lituana anteriormente alla data di adesione rimarrà valida fino al relativo rinnovo conformemente all’acquis oppure, se precedente, fino al 31 dicembre 2006.

La menzione di un prodotto farmaceutico nel presente elenco lascia impregiudicato il fatto che il prodotto in questione formi o meno oggetto di un’[AIC] conformemente all’acquis».

La normativa dell’Unione in materia di prodotti farmaceutici

«Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’[AIC] delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (...) n. 2309/93».
«1. La domanda di [AIC] di un medicinale non soggetto ad una procedura istituita dal regolamento (...) n. 2309/93 viene presentata all’autorità competente dello Stato membro interessato.

(…)

(…)

i) risultati delle prove:

«1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera i), e salva la normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale:

a) il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove tossicologiche e farmacologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare: (…)

iii) che il medicinale è essenzialmente analogo ad un medicinale autorizzato secondo le disposizioni comunitarie in vigore da almeno sei anni nella Comunità e in commercio nello Stato membro cui si riferisce la domanda; (…)

(...)».

«L’[AIC] può essere rifiutata, sospesa o revocata, solamente per i motivi enunciati nella presente direttiva.

Le decisioni di sospensione della fabbricazione, o dell’importazione di medicinali provenienti da paesi terzi, di divieto di fornitura e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese solamente per i motivi indicati negli articoli 117 e 118».

«Le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto iii), possono non essere sufficienti nel caso di medicinali di origine biologica. Se le informazioni richieste nel caso di prodotti essenzialmente simili (medicinali generici) non consentono di dimostrare che due medicinali di origine biologica sono simili, occorre fornire dati complementari, attinenti in particolare al profilo tossicologico e clinico.

Se un medicinale biologico (...) è oggetto di domanda di [AIC] da un richiedente indipendente (...), occorre seguire la seguente impostazione.

«La persona responsabile dell’immissione in commercio dei medicinali contemplati dal presente regolamento deve essere stabilita nella Comunità».
«Nessun medicinale di cui alla parte A dell’allegato può essere immesso sul mercato comunitario senza l’autorizzazione rilasciata dalla Comunità secondo quanto disposto dal presente regolamento».

Il diritto nazionale

«il medicinale non si distingue per le sue componenti medicinali attive qualitativamente e quantitativamente né per la sua forma da un medicinale che soddisfi i due requisiti seguenti:

Fatti e procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla prima censura

Sulla seconda censura

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica di Lituania, avendo mantenuto l’autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale Grasalva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva della Commissione 25 giugno 2003, 2003/63/CE, nonché in forza dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, e dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali.

2) La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.