Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2009.

Priimta 2009-06-04 · ECLI:EU:C:2009:343 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-8/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-06-04
ECLI
ECLI:EU:C:2009:343
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 giugno 2009 (*1)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Art. 81, n. 1, CE — Nozione di “pratica concordata” — Nesso causale fra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Valutazione secondo le regole del diritto nazionale — Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare»

Nel procedimento C-8/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 31 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2008, nella causa

T-Mobile Netherlands BV,

KPN Mobile NV,

Orange Nederland NV,

Vodafone Libertel NV

contro

Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore) e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott,

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I — Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Per garantire l’applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie e nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali di difesa, il presente regolamento dovrebbe disciplinare l’onere della prova ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato [CE]. (…) Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova né sugli obblighi delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri inerenti all’accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto comunitario».
«In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l’onere della prova di un’infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’articolo 82 del trattato incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione (…)».
«1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo 81 del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (…)

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

I fatti della causa principale

La posizione del giudice del rinvio

«1)

A quali criteri si debba far ricorso nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, per valutare se una pratica concordata abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese.

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