Sentenza della Corte (grande sezione) del 20 gennaio 2009.

Priimta 2009-01-20 · ECLI:EU:C:2009:18 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-350/06
Teismas
Court of Justice
Data
2009-01-20
ECLI
ECLI:EU:C:2009:18
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasE. LevitsTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 gennaio 2009 (*1)

«Condizioni di lavoro — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo per malattia — Ferie annuali coincidenti con un congedo per malattia — Indennità sostitutiva di ferie annuali retribuite non godute alla fine del contratto a causa di malattia»

Nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) (C-350/06) e dalla House of Lords (Regno Unito) (C-520/06), rispettivamente, con decisioni 2 agosto e 13 dicembre 2006, pervenute in cancelleria il 21 agosto e il 20 dicembre 2006, nelle cause

Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06)

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund,

e

Stringer e altri (C-520/06)

contro

Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, E. Levits (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

« Oggetto e campo di applicazione

(…)».

« Ferie annuali

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-520/06

«1)

Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 (…) debba essere interpretato nel senso che un lavoratore in congedo per malattia di durata indeterminata abbia il diritto di i) chiedere ferie annuali retribuite per un periodo successivo e ii) fruire di ferie annuali retribuite, in entrambi i casi durante un periodo che sarebbe altrimenti incluso nel congedo per malattia.

Causa C-350/06

«1)

Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 (…) debba essere interpretato nel senso che il lavoratore deve in ogni caso godere di un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che le ferie non godute nel corso del periodo di riferimento a causa di malattia devono essere concesse in un momento successivo, oppure se disposizioni e/o prassi nazionali possano prevedere che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua qualora il lavoratore, nel periodo di riferimento, divenga inabile al lavoro per causa di malattia prima di fruire delle ferie e non recuperi la propria capacità lavorativa prima della conclusione del periodo di riferimento o del periodo di riporto determinato dalla legge, dal contratto collettivo o da quello individuale.

Se l’art. 7 della direttiva 2003/88 (…) debba essere interpretato nel senso che il diritto alle ferie annuali o all’indennità finanziaria sostitutiva presuppone che il lavoratore abbia effettivamente lavorato nel periodo di riferimento, oppure se il diritto sorga anche in caso di assenza giustificata (per malattia) o di assenza ingiustificata nel corso dell’intero periodo di riferimento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sul diritto di fruire di ferie annuali retribuite durante un periodo di congedo per malattia

Sul diritto alle ferie annuali retribuite in caso di congedo per malattia protrattasi per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento, allorché l’inabilità al lavoro perdura alla scadenza di detto periodo e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale

Sul diritto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute durante il periodo di riferimento e/o durante un periodo di riporto a causa dell’inabilità al lavoro per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingue processuali: il tedesco e l’inglese.

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