Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2007.

Priimta 2007-07-05 · ECLI:EU:C:2007:408 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-321/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-07-05
ECLI
ECLI:EU:C:2007:408
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasP. JannTeisėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-321/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione 3 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2005, nella causa

Hans Markus Kofoed

contro

Skatteministeriet,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«1. L'assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.

(…)

Normativa nazionale

«1. In caso di scambio di azioni, gli azionisti della società acquisita sono tassati in applicazione degli artt. 9 e 11 della fusionsskatteloven se la società acquirente e la società acquisita sono società di uno Stato membro ai sensi dell’art. 3 della direttiva 90/434/CEE. La data della fusione è quella della data dello scambio delle azioni. Lo scambio di azioni dev’essere realizzato al più tardi sei mesi dopo il primo giorno dello scambio.

(…)»

«1. Le azioni della società conferente [società acquisita] si considerano cedute dall’azionista ad un terzo se sono remunerate in forma diversa da quella corrispondente ad azioni della società beneficiaria del conferimento [società acquirente]. (…)

(…)»

«1. Per la determinazione dei redditi generali o speciali, le azioni emesse dalla società beneficiaria [società acquirente] e ricevute dagli azionisti della società conferente [società acquisita] come corrispettivo dei titoli conferiti sono trattate come se fossero state acquistate lo stesso giorno e per lo stesso prezzo delle azioni conferite. (…)

(…)»

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

«Se l’art. 2, lett. d), della direttiva 90/434/CEE (…) debba essere interpretato nel senso che non ha luogo alcuno “scambio di azioni” ai sensi di tale direttiva qualora i partecipanti all’operazione di scambio, contemporaneamente all’accordo sullo scambio, manifestino, pur senza vincolarsi giuridicamente, la comune intenzione di deliberare, nella prima assemblea generale della società acquirente successiva allo scambio, una distribuzione di utili in misura superiore al 10% del valore nominale dei titoli ceduti in occasione di tale scambio, e tali utili vengano poi anche effettivamente distribuiti».

Sulla questione pregiudiziale

In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se un siffatto scambio di quote sociali costituisca uno «scambio di azioni» ai sensi dell’art. 2, lett. d), di tale direttiva e, più in particolare, se un dividendo come quello versato debba o non debba essere incluso nel calcolo del saldo in contanti previsto in quest’ultimo articolo.

In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’amministrazione fiscale potesse reagire ad un eventuale abuso del diritto, benché il legislatore nazionale non abbia adottato provvedimenti specifici per trasporre l’art. 11 della direttiva 90/434.

Sulla qualificazione di «scambio di azioni» ai sensi della direttiva 90/434

Sulla possibilità di tener conto di un eventuale abuso del diritto

Pertanto l’art. 8, n. 1, della direttiva 90/434 osta, in linea di principio, alla tassazione di un siffatto scambio di quote sociali, a meno che norme di diritto nazionale sull’abuso del diritto, sulla frode o sull’evasione fiscale non possano essere interpretate conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), della detta direttiva giustificando quindi la tassazione dello scambio stesso.

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara

In circostanze come quelle della causa principale, un dividendo come quello versato non dev’essere incluso nel calcolo del «saldo in contanti» di cui all’art. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, e, pertanto, uno scambio di quote sociali come quello in esame costituisce uno «scambio di azioni» ai sensi dell’art. 2, lett. d), di tale direttiva.

Di conseguenza, l’art. 8, n. 1, della direttiva 90/434 osta in linea di principio alla tassazione di un siffatto scambio di quote sociali, a meno che norme di diritto nazionale sull’abuso del diritto, sulla frode o sull’evasione fiscale non possano essere interpretate conformemente all’art. 11, n. 1, lett. a), della detta direttiva giustificando quindi la tassazione dello scambio stesso.

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