Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 dicembre 2006.

Priimta 2006-12-07 · ECLI:EU:C:2006:764 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-306/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-12-07
ECLI
ECLI:EU:C:2006:764
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑306/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione 7 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2005, nella causa

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

contro

Rafael Hoteles SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J. Malenovský (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale applicabile

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti».
«1. Gli autori di opere drammatiche, drammatico‑musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

i) la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; ii) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.

«Gli autori di dette opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

i) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; ii) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;

iii) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa».

«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2, 11 bis, paragrafo 1, punti 1 e 2, 11 ter, paragrafo 1, punto 2, 14, paragrafo 1, punto 2 e 14 bis, paragrafo 1 della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
«È inteso che la semplice fornitura di impianti destinati a consentire o a realizzare una comunicazione non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del presente trattato o della Convenzione di Berna. È inteso inoltre che nulla, nell’articolo 8, vieta ad una parte contraente di applicare l’articolo 11 bis, paragrafo 2».

La normativa comunitaria

«Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà».
«Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on‑demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti».
«La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’[OMPI] ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato dell’[OMPI] sul diritto d’autore” e il “Trattato dell’[OMPI] sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali».
«La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».
«La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

a) [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

La normativa nazionale

«L’autore esercita in maniera esclusiva i diritti di sfruttamento della sua opera in ogni forma, in particolare i diritti di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione pubblica e di trasformazione, ai quali non si può procedere senza autorizzazione, salvo nei casi previsti nella presente legge».
«Si intende per comunicazione qualsiasi atto tramite il quale una pluralità di persone può avere accesso all’opera senza la previa distribuzione di copie a ciascuna di tali persone.

Non è qualificabile come pubblica la comunicazione che avvenga in un ambito strettamente domestico non integrato o connesso ad una rete di diffusione».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se l’istallazione nelle stanze di un albergo di apparecchi televisivi ai fini della distribuzione via cavo del segnale televisivo captato, via satellite o terrestre, costituisca un atto di comunicazione al pubblico ricompreso nella sfera di armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela del diritto di autore di cui all’art. 3 d ella direttiva [2001/29].

2) Se intendere la stanza di un albergo ambito strettamente domestico, escludendo che possa considerarsi comunicazione al pubblico quella realizzata mediante apparecchi televisivi per mezzo dei quali venga distribuito il segnale captato dall’albergo, sia in contrasto con la tutela dei diritti d’autore prevista dalla direttiva [2001/29].

3) Se, ai fini della tutela del diritto d’autore a fronte di atti di comunicazione al pubblico prevista dalla direttiva [2001/29], la comunicazione realizzata per mezzo di un televisore collocato in una stanza di un albergo possa considerarsi un atto di comunicazione al pubblico in quanto il pubblico che vi si succede ha accesso all’opera».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulle questioni prima e terza

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non costituisce, in quanto tale, una comunicazione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.

2) Il carattere privato delle camere di un albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

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