Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2006.

Priimta 2006-04-27 · ECLI:EU:C:2006:259 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-15/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-04-27
ECLI
ECLI:EU:C:2006:259
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. MakarczykTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasP. KūrisGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑15/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con ordinanza 28 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2005, nella causa tra

Kawasaki Motors Europe NV

e

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

«On entend par tracteurs , au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc.

Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s’ils sont présentés avec le tracteur, qu’ils soient montés ou non sur celui-ci.

[Ai sensi di questo capitolo per “trattori” si intendono gli autoveicoli costruiti, essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce n. 87.01 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo]».

«À l’exception des véhicules automobiles pour le transport des personnes visés sous le n° 87.02, la présente position comprend les voitures automobiles de tous types, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, quel que soit le moteur qui les actionne (moteur à piston à allumage par étincelles ou par compression, électrique, turbine à gaz, etc.).

[…]

Relèvent notamment de la présente position:

[…]

6) Les véhicules à quatre roues, à châssis tubulaire, munis d’un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman.

[…]

[Esclusi gli autoveicoli per il trasporto di persone previsti nella voce n. 87.02, questa voce comprende gli autoveicoli di ogni tipo, compresi quelli anfibi per il trasporto di persone, qualunque sia il motore che li azioni (motore a pistone, con accensione a scintilla o per compressione, elettrico, turbina a gas ecc.).

(…)

Appartengono segnatamente a questa voce:

(…)

6) I veicoli a quattro ruote, con telaio tubolare, muniti di un meccanismo di direzione di tipo automobilistico che si basa, ad esempio, sul principio di Ackerman. (…)]».

«8703.21 2. Véhicule tout terrain à quatre roues motrices et à châssis tubulaire, muni d’une selle du type motocycle, d’un guidon pour le diriger et de pneumatiques à basse pression. La direction peut braquer les deux roues avant comme dans un véhicule automobile traditionnel (principe d’Ackerman). Le véhicule est doté d’une boîte à cinq vitesses à double gamme de rapports avec une marche arrière, ainsi que de freins à tambour double à l’avant et de freins à tambour unique à l’arrière. Il est propulsé par un moteur monocylindrique à quatre temps d’une cylindrée de 386 cm 3 , la transmission étant assurée vers l’avant et l’arrière par des arbres. Il est équipé d’un porte-bagages conçu pour le transport des marchandises (la capacité totale de chargement est de 120 kg, à l’exclusion du chauffeur) et d’une barre d’attelage. Sa capacité de traction est de 410 kg, le véhicule ayant un poids de 273 kg. [Veicolo fuoristrada a quattro ruote motrici con telaio tubolare, equipaggiato con sellino di tipo motociclistico, manubrio per la direzione e pneumatici a bassa pressione. La direzione è effettuata sterzando le due ruote anteriori come in un’automobile (principio di Ackerman). Il veicolo è dotato di trasmissione a cinque velocità dual range e retromarcia, doppio freno anteriore a tamburo e singolo freno posteriore a tamburo. È dotato di motore a quattro tempi monocilindrico con una cilindrata di 386 cc, la trasmissione alle ruote anteriori e posteriori avviene mediante alberi. Dispone di bagagliai per il trasporto di oggetti (portata complessiva di 120 kg, escluso il conducente) e di una barra d’aggancio. Il veicolo ha una capacità di traino di 410 kg, mentre il suo stesso peso è di 273 kg]».

Il diritto comunitario

«8701 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

(...)

8701 90 – altri

8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

(...)

8703 21 – – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm 3 :

8703 21 10 – – – nuovi

(…)».

«Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10:

a) applicazione della nomenclatura combinata e della [tariffa integrata delle Comunità europee], con particolare riguardo:

b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale; (...)

d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all’evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi; (…)»

«Veicoli nuovi (fuoristrada) a quattro ruote, con motore a quattro tempi ad un solo cilindro di 395 cm 3 di cilindrata, con accensione elettrica, dotati di un cambio a cinque marce e di retromarcia, di freni idraulici anteriori a doppio circuito. Il veicolo dispone di un unico sedile per il guidatore e gli organi di comando sono montati sul manubrio. Il meccanismo di direzione si basa sul principio di Ackerman.

Questi veicoli sono equipaggiati di portabagagli e di un dispositivo di attacco ed offrono la possibilità di trainare dei carichi di 880 kg (frenati).

Essi sono equipaggiati di un contatore di ore di utilizzazione, di un sistema di raffreddamento ad olio e di un differenziale.

Le dimensioni sono (lunghezza, larghezza, altezza) di 1 944 mm, 1 156 mm e 1 080 mm, ed il peso a vuoto è di 249 kg».

«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata [enunciate al titolo I della prima parte dell’allegato I del regolamento n. 2658/87], nonché dal testo dei codici NC 8703, 8703 21 e 8703 21 10.

I veicoli che sono adatti nello stesso tempo sia al trasporto di persone su terreni difficili (utilizzati, per esempio, durante il tempo libero) sia per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, non soddisfano le condizioni della nota 2 del capitolo 87, in quanto non sono costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi».

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se il regolamento [n. 2518/98] sia valido nella parte in cui i veicoli a quattro ruote fuoristrada nuovi, descritti al punto 5 dell’allegato, sono classificati come veicoli costruiti per il trasporto di persone ai sensi della voce 8703 21 della TDC.

2) Qualora tale regolamento non fosse valido, se la TDC possa essere interpretata nel senso che le merci controverse possono essere classificate in una delle sottovoci della voce 8701 90 della TDC».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) Il punto 5 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 1998, n. 2518, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, menzionando per i veicoli descritti nella sottovoce 8703 21 10 della nomenclatura combinata una capacità di traino di carichi di peso almeno tre volte superiore al loro stesso peso, diversa da quella contenuta nel parere di classificazione del comitato del sistema armonizzato 1999, e estendendo così la portata della voce riguardante i veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, è invalido.

2) I veicoli nuovi fuoristrada a quattro ruote che dispongono di un solo sedile, muniti di un sistema direzionale di tipo Ackerman azionato mediante manubrio, dotati di un dispositivo di aggancio e le cui caratteristiche tecniche consentono loro la spinta di pesi almeno due volte superiori al loro stesso peso, devono essere classificati nella sottovoce 8701 90 della detta nomenclatura. Spetta al Gere chtshof te Amsterdam procedere alla classificazione dei detti veicoli nelle sottovoci corrispondenti alla potenza del loro motore.

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