Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2005.

Priimta 2005-06-02 · ECLI:EU:C:2005:341 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-266/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-06-02
ECLI
ECLI:EU:C:2005:341
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasS. von BahrTeisėjasK. SchiemannGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑266/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 18 giugno 2003,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo , rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 10 CE, nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3921, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373, pag. 1), e del regolamento del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1356, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione di servizi (GU L 175, pag. 7).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Le disposizioni del Trattato CE

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato».

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione».

Il regolamento n. 3921/91

Il regolamento n. 1356/96

Gli accordi bilaterali conclusi dal Granducato di Lussemburgo

I fatti della controversia e la fase precontenziosa

Sul ricorso

Sulla prima censura, che deduce violazione della competenza esterna esclusiva della Comunità

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura, che deduce la violazione dell’art. 10 CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla terza censura, che deduce l’incompatibilità degli accordi bilaterali controversi con il regolamento n. 1356/96

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Avendo negoziato, concluso, ratificato e fatto entrare in vigore:

senza aver cooperato o essersi concertato con la Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 10 CE.

2) Il ricorso per il resto è respinto.

3) Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Granducato di Lussemburgo restano a carico di ciascuno di essi.

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