Sentenza della Corte del 7 luglio 1981.

Priimta 1981-07-07 · ECLI:EU:C:1981:163 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV

Byla
158/80
Teismas
Court of Justice
Data
1981-07-07
ECLI
ECLI:EU:C:1981:163
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

Nel procedimento 158/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla IV Sezione del Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad essa pendente fra

e

Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Kiel,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( GU 1969, L 191, pag. 1 ), e della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 69/169, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni dirette riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( GU 1969, L 133, pag. 6 ), nonché sulla validità del regolamento del Consiglio20 dicembre 1977, n. 3023, relativo a talune misure intese a porre fine ad abusi conseguenti alla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi ( GU 1977, L 358, pag. 2 ),

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e A. Chloros, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e la fase scritta

Gli antefatti

Dai porti che si affacciano sul Baltico (Schleswig-Holstein), varie compagnie di navigazione organizzano «Butterfahrten» (crociere del burro). Crociere analoghe vengono organizzate anche dai porti tedeschi che si affacciano sul mare del Nord. I viaggi durano otto ore o meno. Le imbarcazioni effettuano puntate nelle acque costiere, al di là della linea doganale marittima, oppure si spingono in mare aperto, al di fuori delle acque territoriali tedesche. A volte, dopo aver oltrepassato la linea doganale marittima, fanno un breve scalo in porti danesi, dove i passeggeri possono scendere a terra. Durante il viaggio, i passeggeri possono acquistare merci come prodotti alcolici, burro, carne, tabacco, cosmetici, ecc. Entro certi limiti esiste franchigia doganale per l'importazione delle merci nel territorio tedesco. Inoltre, poiché le merci lasciano il territorio geografico della Comunità, possono fruire delle sovvenzioni previste da quest'ultima a carico del Fondo di orientamento e di garanzia, qualora siano previste restituzioni all' esportazione e importi compensativi monetari, come ad esempio avviene per il burro e per la carne.

A giudizio della Commissione delle Comunità europee, le vendite di prodotti agricoli sulle navi tedesche nel 1977 hanno raggiunto circa 14000 tonnellate per il burro, 4000 tonnellate per il formaggio, 2500 tonnellate per la carne e 400 tonnellate per lo zucchero. Dal canto loro, gli armatori ritengono che, invece, nel 1977 le vendite abbiano raggiunto le 8160 tonnellate per il burro, le 2825 tonnellate per il formaggio e le 1650 tonnellate per la carne. Nel 1978 e nel 1979 si è registrata una diminuzione notevole delle vendite di prodotti agricoli a bordo delle navi, per effetto dell'adozione del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1977, n. 3023, relativo a talune misure intese a porre fine ad abusi conseguenti alla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi ( GU L 358, pag. 2 ). La Commissione dispone di alcune informazioni di fonte tedesca, secondo le quali sarebbero stati venduti i seguenti quantitativi :

1978

6 260 t

5 985 t

Formaggio

1 990 t

1 645 t

Carne

708 t

1 090 t

A quanto risulta alla Commissione, negli altri Stati membri le franchigie sono limitate alle sole linee dei traghetti. Ai passeggeri che compiono escursioni speciali in mare aperto, detti Stati membri non concedono alcuna franchigia di questo tipo.

Secondo le dichiarazioni di questi Stati, i quantitative venduti sui traghetti sono stati i seguenti:

Belgio

Paesi Bassi

Irlanda

1978

1979

1978

1979

1978

151 t

244 t

Formaggio

Carni

Gli armatori, i piccoli cantieri navali e alcune stazioni balneari della costa hanno approfittato di questa situazione. Per contro, come sostengono le attrici nella causa principale, dette crociere hanno comportato per i locali rivenditori all'ingrosso e al dettaglio una notevole perdita nel giro di affari, essendo loro venuti meno molti ordini della clientela della costa baltica.

La disciplina comunitaria

Il regolamento n. 1544/69 concede, entro determinati massimali di quantità e di valore, la franchigia dai dazi doganali per i prodotti importati nei bagagli personali dei passeggeri provenienti dai paesi terzi.

La direttiva 69/169, come integrata dalla seconda direttiva 12 giugno 1972 ( GU 1972, L 139, pag. 28 ) e dalla terza direttiva 19 dicembre 1978 ( GU 1978, L 366, pag. 28 ), dispone che le importazioni effettuate dai viaggiatori provenienti dai paesi terzi fruiranno della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise specifiche, sostanzialmente entro i limiti della franchigia doganale (art. 1).

Il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1818, relativo ai prelievi agricoli, agli importi compensativi e alle altre imposizioni alle importazioni applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( GU 1975, L 185, pag. 3 ), ha esteso l'applicazione del regolamento n. 1544/69 ai prelievi e agli altri tributi inerenti ai prodotti agricoli e ha istituito nell'ambito del movimento passeggeri fra due Stati membri una franchigia dagli importi compensativi e dagli altri tributi all'importazione che corrispondeva, come limiti e condizioni d'applicazione, alla franchigia istituita dalla direttiva 69/169/CEE (art. 2).

Infine, il regolamento del Consiglio 20 dicembre 1977, n. 3023 ( GU 1977, L 358, pag. 2 ), ha autorizzato gli Stati membri a concedere una franchigia dai dazi all'importazione per determinati prodotti agricoli

«venduti o distribuiti a bordo di navi che sono partite da un porto comunitario e che ritornano in un porto comunitario senza aver fatto scalo in un porto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità,

Per «dazi all'importazione» ai sensi di detto regolamento si intendono sia i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e gli altri tributi all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune (art. 2).

La disciplina tedesca

Il fondamento della franchigia all'importazione concessa dalle autorità doganali tedesche è il regolamento relativo alla franchigia dai dazi all'importazione per le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, del 3 dicembre 1974 (BGBl. I, 3377) nella più recente versione datane dal regolamento 12 dicembre 1979 (BGBl. I, 2150).

Il diritto tedesco distingue fra le importazioni dagli altri Stati membri, la cui definizione è identica a quella datane dal diritto comunitario, e le «altre importazioni». La categoria delle «altre importazioni», secondo il diritto tedesco, è più ampia della categoria delle importazioni dai paesi terzi secondo il diritto comunitario. Essa comprende pure l'importazione di merci acquistate dai passeggeri

In entrambi i casi, le merci importate possono così suddividersi:

A norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento sui bagagli dei viaggiatori, i prodotti che i passeggeri importano occasionalmente o esclusivamente per il loro uso personale o per il consumo nell'ambito familiare o come regali nei loro bagagli personali, entro determinati massimali quantitativi e di valore, vanno esenti dai dazi d'entrata o dai dazi doganali. Il regolamento distingue tra la franchigia concessa ai piccoli contingenti e quella concessa ai grandi contingenti dei viaggiatori in transito.

La franchigia per il grande contingente di transito viene concessa ove la nave provenga dal mare aperto, attraversando la linea doganale marittima e sia salpata da un porto straniero oppure sia restata fuori del territorio doganale almeno otto ore (art. 3, n. 5).

La franchigia per i piccoli contingenti di transito presuppone semplicemente l'introduzione delle merci al di qua della linea doganale marittima, cioè durante le puntate nelle acque costiere con partenza da porti tedeschi. Non si richiede che la nave abbia raggiunto il mare aperto ed abbia toccato un porto straniero o sia rimasta almeno otto ore fuori del territorio doganale. La franchigia per i piccoli contingenti è inferiore a quella prevista per i grandi contingenti.

Procedimento e questioni pregiudiziali

Le attrici nella causa principale, una delle quali è grossista e l'altra è commerciante al dettaglio, hanno adito il Finanzgericht di Amburgo sostenendo che le crociere del burro sono incompatibili con il diritto comunitario.

Con ordinanza 5 giugno 1980, la IV Sezione del Finanzgericht di Amburgo ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

I — Per quanto concerne i dazi doganali

II — Per quanto concerne l'imposta sulla cifra d'affari e le altre imposte indirette

Il Finanzgericht osserva che il regolamento n. 1544/69 è oggettivamente connesso con la Convenzione internazionale 4 giugno 1954 sulle agevolazioni doganali nel traffico turistico (Convenzione di New York sul turismo). Secondo quest' ultima, ai bagagli dei turisti va applicata la franchigia dai dazi doganali. La Convenzione definisce turista chiunque si rechi nel territorio di uno Stato firmatario nel quale non abbia residenza (art. 1 b). Il Finanzgericht ritiene quindi che non vi sia dubbio che i viaggiatori residenti nel territorio doganale della Comunità, i quali si siano imbarcati nel territorio doganale della Comunità e, senza aver toccato la zona doganale o il territorio nazionale di un paese terzo, dopo aver attraversato il territorio nazionale di uno Stato membro o aver navigato solo nelle acque costiere, facciano ritorno riattraversando la linea doganale marittima, non hanno il diritto di fruire della franchigia dai dazi doganali a norma del regolamento n. 1544/69.

Per contro sussistono dubbi sotto il profilo oggettivo per quanto concerne le merci. Il regolamento non precisa se le merci che il viaggiatore porta con sé debbano anch'esse provenire dal territorio doganale del paese terzo ed eventualmente essersi inoltre trovate colà in libera pratica.

A giudizio del Finanzgericht, il regolamento n. 1544/69 non si applica né nel caso delle puntate (Stichfahrten) con partenza da porti tedeschi sul mar Baltico, né alle escursioni che si effettuano in mare aperto senza toccare il territorio di paesi terzi, né a quelle che si spingono fino a toccare più simbolicamente lo Stato membro Danimarca. Si pone dunque il problema del se il regolamento n. 1544/69 — fatta eccezione per le merci contemplate dal regolamento n. 3023/77 — contenga una completa disciplina della franchigia doganale extratariffaria per i bagagli personali o se invece sia lecito agli Stati membri concedere in materia una franchigia doganale in misura più ampia. Secondo il Finanzgericht, dal fatto che il regolamento n. 1544/69 è fondato sull'art. 28 del Trattato CEE consegue che la Comunità tratta la concessione delle cosiddette franchigie doganali extratariffarie come una questione inerente alla tariffa doganale comune. Le decisioni circa la modifica e la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sono di competenza del Consiglio. Pertanto è vietato agli Stati membri disciplinare autonomamente la concessione di franchigie doganali extratariffarie.

Secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (sentenza 20 luglio 1954, I BvR 459/52 e a., relativa agli aiuti per gli investimenti, Raccolta delle decisioni del Bundesverfassungsgericht, volume IV, pag. 7) e del Bundesverwaltungsgericht (sentenza 30 agosto 1968, VII C 122/66, Raccolta delle decisioni del Bundesverwaltungsgericht, volume 30, pag. 191), le leggi di dirigismo economico che sono emanate a favore di singole categorie e che modificano la situazione concorrenziale confliggono con il principio di uguaglianza ove non siano giustificate dall'interesse pubblico e ove vengano arbitrariamente lesi interessi legittimi di altri. Nel caso in cui sussista una violazione del principio di uguaglianza in tal senso, gli interessati sono legittimati, in base al diritto tedesco, ad agire in giudizio.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1980.

Conformemente all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte: Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH e Rewe-Markt Steffen, rappresentate dall'avvocato Gert Meier, primo consulente giurdico della Rewe-Zentral AG, il Governo tedesco, rappresentato dell'avvocato A. Deringer, patrocinante presso l'Oberlandesgericht di Colonia, e dal sig. M. Seidel, consigliere ministeriale presso il Ministero federale dell'economia, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. D. Munrow, del Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Bernhard Schloh, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Le attrici nella causa principale sostengono che il regolamento n. 1544/69 deve venire interpretato nel senso che la franchigia che esso contempla vale solo per le merci che provengono dal territorio doganale di un paese terzo nel quale si trovavano in regime di libera pratica.

Il fondamento giuridico del regolamento n. 1544/69 è l'art. 28 del Trattato CEE, che disciplina le modifiche o le sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune. I regolamenti adottati ai sensi dell'art. 28 del Trattato riguardano quindi la libera circolazione delle merci, e non quella delle persone, fra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro. Quindi il regolamento n. 1544/69 riguarda la disciplina doganale delle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri, in correlazione con le disposizioni della tariffa doganale comune, e dunque riguarda la libera circolazione delle merci fra paesi terzi e Comunità onde eliminare nel movimento passeggeri gli ostacoli che potrebbero insorgere se si applicasse nei loro confronti la disciplina doganale vigente per le merci provenienti dai paesi terzi.

Detto regolamento contiene una disciplina completa in materia di franchigia per le merci importate con i bagagli personali dei passeggeri. Dal 1 o gennaio 1970, la competenza legislativa nel settore della tariffa doganale comune è prerogativa della Comunità. In virtù dell'art. 28 del Trattato, solo il Consiglio può concedere autorizzazioni a consentire una franchigia doganale nei confronti degli Stati membri. Se però dette autorizzazioni non sono state concesse, la tariffa doganale comune si applica totalmente ed uniformemente in tutta la Comunità, senza alcuna possibilità di concedere franchigie doganali in forza di provvedimenti nazionali unilaterali. Ne consegue quindi che le disposizioni del regolamento tedesco in materia di bagagli dei passeggeri, che decretano una franchigia doganale non contemplata da decisioni del Consiglio nell'ambito della tariffa doganale comune, costituiscono provvedimenti nazionali viziati da nullità per violazione dell'art. 28 del Trattato.

Poiché la disciplina comunitaria è applicabile all'interno degli Stati membri, i giudici nazionali devono tener conto d'ufficio dell'invalidità derivante da una violazione di detta disciplina da parte di disposizioni di leggi e di regolamenti, incompatibili con la disciplina comunitaria, adottati dagli Stati membri (sentenza 17 maggio 1972, causa 93/71, Leonesio, Race. 1972, pag. 287 ).

Il regolamento n. 3023/77 è nullo in quanto viola i diritti fondamentali in materia di libero esercizio della professione, di libero sviluppo della personalità e in materia di parità di trattamento. Il libero esercizio di una professione fa parte della libertà professionale, tutelata come diritto fondamentale nella Comunità. Per i grossisti e i dettaglianti di prodotti alimentari, la libertà professionale comprende quella di scegliere liberamente la gamma di prodotti e di fissarne i prezzi di vendita. Il regolamento n. 3023/77 comprime questa libertà tutelata come diritto fondamentale.

Per poter fare concorrenza ai prodotti venduti sulle navi che partecipano alle crociere del burro, la merce dovrebbe essere venduta ad un prezzo notevolmente sotto costo. Poiché non è possibile imporlo, la franchigia di cui al regolamento n. 3023/77 costringe inevitabilmente la ricorrente Rewe-Markt Steffen a rinunciare a vendere i prodotti elencati all'art. 1, n. 2, di detto regolamento. Inoltre, i quantitativi importabili in franchigia sono tanto elevati che possono provocare vuoti notevoli nella gamma di prodotti offerti dalla ricorrente Rewe-Handelsgesellschaft Nord.

È inoltre violato il diritto fondamentale al libero sviluppo della personalità, cioè il diritto di svolgere un'attività commerciale senza dover far fronte alle distorsioni della concorrenza conseguenti all'attività delle istituzioni comunitarie. Il principio sostanzialmente violato è quello della parità di trattamento dei prodotti che varcano la linea doganale esterna della Comunità. Il regolamento n. 3023/77 conferisce agli Stati membri solo la possibilità di concedere o no una franchigia sui tributi all'importazione. Quindi è lo stesso legislatore comunitario ad offrire la possibilità di riservare un trattamento diverso, e di conseguenza non uniforme, a seconda degli Stati membri, ai prodotti che entrano nel territorio doganale della Comunità importati dall'esterno. Il regolamento n. 3023/77 viola il diritto fondamentale alla parità di trattamento, in quanto conferisce una posizione privilegiata a un determinato gruppo di imprese nazionali, cioè agli armatori che organizzano le crociere del burro.

La direttiva 69/169 dev'essere interpretata nel senso che la franchigia dall'imposta sulla cifra d'affari e dalle accise che essa istituisce va concessa solo per i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti dal territorio doganale di un paese terzo o di uno Stato membro, ove detti prodotti circolavano in regime di libera pratica.

La direttiva 69/169 è direttamente efficace sul territorio nazionale e fa sì che tutte le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri incompatibili con la disciplina contenuta in detta direttiva vanno disapplicate. I giudici nazionali devono operare d'ufficio questa disapplicazione allorché si pronunciano su un'azione promossa dall'operatore economico i cui diritti in questo campo sono stati lesi.

Il Governo tedesco condivide il punto di vista del Finanzgericht, secondo cui l'esonero dai dazi doganali contemplato dal regolamento n. 1544/69 può venir invocato solo dai viaggiatori provenienti dai paesi terzi. Lo stesso può dirsi per la direttiva n. 69/169. Coloro che fanno semplici escursioni su una nave non possono quindi fruire né dell'esonero dai dazi doganali contemplato dal regolamento n. 1544/69, né della franchigia dall'imposta sulla cifra d'affari e dalle accise contemplata dalla direttiva n. 69/169.

Tuttavia, per fruire dell'importazione in franchigia, non è necessario che i prodotti provengano da un paese terzo o addirittura che vi circolassero in regime di libera pratica. Anzi, le merci possono benissimo provenire dal territorio doganale della Comunità però essere state acquistate in un negozio franco o durante un viaggio in nave o in aereo.

La disciplina comunitaria in materia di franchigie fiscali e doganali non disciplina esclusivamente il settore e, per questo motivo, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare disposizioni complementari. Il fondamento giuridico del regolamento n. 1544/69 è l'art. 28 del Trattato, che conferisce alla Comunità la competenza a disciplinare qualsiasi problema relativo all'applicazione della tariffa doganale comune, ivi compresa la competenza a disciplinare le franchigie dai dazi doganali. Se la Comunità adotta una disciplina, gli Stati membri non possono adottare misure interne che derogano alla disciplina comunitaria.

Nell'ambito della legislazione doganale, vi sono ancora svariati settori non disciplinati dal diritto comunitario, e quindi sempre soggetti alla disciplina degli Stati membri. Il regime delle franchigie doganali rientra in questi settori, in quanto non è ancora disciplinato dal diritto comunitario in modo esclusivo.

La direttiva n. 69/169 è fondata sull'art. 99 del Trattato, che contempla l'armonizzazione progressiva delle legislazioni dei vari Stati membri in materia di imposta sulla cifra d'affari, di diritti d'accisa e di altre imposte indirette e riserva quindi agli Stati la disciplina di tutti i settori non regolati dal diritto comunitario. Quindi il combinato disposto dell'art. 14, n. 2, e del n. 1 d) della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari (sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari; sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU 1977, L 145, pag. 1 ) stabilisce che, fino all'entrata in vigore delle norme comunitarie, gli Stati membri sono autorizzati a conservare esenzioni per le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella tariffa doganale comune.

Il regolamento n. 1818/75 si fonda sugli artt. 43 e 235 del Trattato. Questi due articoli non conferiscono alla Comunità una competenza esclusiva, ma lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare dei regolamenti complementari o autonomi qualora il diritto comunitario non abbia disciplinato la materia in modo esclusivo.

La disciplina comunitaria attualmente in vigore per l'importazione in franchigia di dazi, tasse e prelievi di merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri non ha indole esclusiva, ma lascia ancora lacune che gli Stati membri possono colmare. Sia per il diritto fiscale sia per il diritto doganale, la Commissione ha presentato nel 1972, quindi dopo l'adozione della direttiva 69/169 e del regolamento n. 1544/69, delle proposte per l'adozione di una disciplina comunitaria, da cui emerge che la Commissione stessa giudica detti settori non ancora disciplinati dal diritto comunitario.

Il Governo tedesco osserva che le importazioni effettuate nell'ambito del movimento passeggeri intracomunitário possono fruire — soltanto — Niella cosiddetta «franchigia paesi terzi» ^qualora il passeggero abbia effettuato il suo viaggio partendo da una zona del territorio di un altro Stato membro nella quale non vengono applicate le imposte sulla cifra d'affari e/o le imposte indirette sui prodotti consumati in loco e se non è dimostrabile che i prodotti trasportati nel bagaglio sono stati acquistati corrispondendo gli oneri fiscali normalmente previsti per il mercato interno e non fruiscono di alcuna esenzione fiscale (art. 2, n. 4; art. 4, n. 4, della direttiva 69/169). Questo principio, che vale per il movimento passeggeri intracomunitário da uno Stato membro a un altro, dovrebbe anche valere — e forse per motivi ancor più fondati — se i passeggeri che compiono «puntate in mare» o crociere che toccano un porto di un altro Stato membro rientrano con prodotti acquistati in franchigia a bordo, allorché la nave si trova in mare aperto o nella zona situata tra la frontiera territoriale e la linea marittima doganale dello Stato membro in cui il viaggio si conclude. La zona che si trova il confine costiero del territorio tedesco e la linea doganale marittima non fa parte, secondo il diritto tedesco, della zona in cui vengono riscossi la tassa sulla cifra d'affari e i diritti d'accisa; essa rientra quindi nella definizione di cui all'art. 2, n. 4, 2 o trattino, e dell'art. 4, n. 4, 2 o trattino, della direttiva n. 69/169.

Il Governo del Regno Unito non intende esprimere pareri sul problema del se la corretta interpretazione e il vero effetto dei regolamenti e delle direttive di cui trattasi nella fattispecie si risolvano nel rendere incompatibile con la legislazione comunitaria le varie deroghe all'applicazione della tariffa doganale comune autorizzate dalle autorità doganali della Repubblica federale di Germania, come sostengono gli attori nella causa principale. Il Regno Unito parte dalla premessa che i regolamenti che contengono la tariffa doganale comune e le deroghe alla stessa, sulle quali verte la presente controversia, sono direttamente efficaci negli Stati membri e possono attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Il problema che interessa il Regno Unito è quello del se detti regolamenti possano attribuire diritti ai singoli che si trovano nella situazione delle attrici. Queste si dolgono semplicemente che altri abbiano fruito di una deroga che va oltre i limiti concessi dalla disciplina comunitaria e il loro reclamo mira piuttosto a far osservare gli obblighi da parte di questi terzi soggetti.

Secondo il Regno Unito, la carenza di uno Stato membro nell'applicare adeguatamente una speciale disposizione della legislazione comunitaria nei confronti di terzi che rientrano nella sua sfera amministrativa potrebbe, in certi casi, costituire un'infrazione perseguibile adeguatamente solo mediante un'idonea azione esperita sul piano comunitario da parte delle istituzioni della Comunità o di un altro Stato membro. Non si tratta di una infrazione per la quale la disciplina comunitaria in quanto tale legittima il singolo ad adire il giudice nazionale. Pur se il singolo è stato oggettivamente pregiudicato, non è stato violato alcun diritto soggettivo che a lui sia stato conferito direttamente dalla disciplina comunitaria. Ciò però non significa che il singolo non possa mai adire in questi casi il giudice nazionale. È possibile che l'illegittimità dell'azione (o dell'inerzia) delle autorità nazionali, illegittimità che deriva dall'incompatibilità del comportamento con la legislazione comunitaria, conferisca al singolo, se determinati presupposti sussistono, un diritto ad agire direttamente e lo legittimi ad esperire determinate azioni. Se però questa legittimazione sussista, quali ne siano i presupposti e che genere di azione il singolo possa esperire sono problemi che rientrano nella sfera di competenza del giudice nazionale, che deve risolverli secondo la legge nazionale. Nel Regno Unito, la legittimazione del singolo a citare in giudizio le pubbliche autorità onde far loro applicare la legge o la legittimazione ad adire il giudice per chiedere una pronunzia declaratoria circa l'obbligo di applicare la legge stessa è subordinata alla dimostrazione di un interesse soggettivo particolare che vada oltre l'interesse pubblico generale.

Quanto alla seconda parte dell'ordinanza relativa all'imposta sulla cifra d'affari e alle accise, essa verte su una direttiva e non su regolamenti con efficacia diretta. Tuttavia il Regno Unito sostiene che le considerazioni esposte in precedenza valgono anche allorché il discorso verte su una direttiva.

Spetta agli Stati membri mettere in atto le direttive scegliendo la forma e il metodo più opportuni a questo scopo. Le direttive sono indirizzate agli Stati membri e non possono evidentemente essere direttamente vincolanti per i singoli, né, a maggior ragione, legittimare il singolo ad esperire un'azione civile dinanzi ai giudici di uno Stato membro per fare applicare nei confronti di terzi una legge che per assioma non esiste ancora.

Il Governo del Regno Unito osserva che la Corte ha frequentemente ammesso che le direttive, se sufficientemente precise, possono acquisire efficacia diretta, tanto da legittimare il singolo ad invocare le loro disposizioni nei confronti di uno Stato membro che, nonostante la sua carenza, intende far osservare dal singolo le disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva (sentenza 5 aprile 1979, causa 148/78, Pubblico Ministero e/Ratti, Race. 1979, pag. 1629 ; sentenza 23 novembre 1977, causa 38/77, Enka BV e/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Race. 1977, pag. 2203 ). Ma ben altra cosa è il tentativo, mediante l'esperimento di un'azione civile, di obbligare uno Stato membro ad ovviare alla sua carenza d'indole generica. Secondo il Regno Unito, solo la Commissione potrebbe esperire un'azione di indole così generale, avvalendosi della possibilità che le offre l'art. 169 del Trattato.

La Commissione fa osservare che il regolamento n. 1544/69 non fa alcuna menzione né della provenienza né dello status doganale delle merci oggetto del trattamento di favore, che l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1544/69, come modificato dal regolamento n. 3061/78, precisa espressamente che la franchigia doganale è limitata ai passeggeri che provengono da un paese terzo. Questo modo di vedere trova conferma nel settimo considerando del regolamento n. 3061/78. Infine il secondo considerando del regolamento n. 3023/77 dichiara espressamente che il regolamento n. 1544/69 non si applica alle merci importate al termine di una traversata che ha avuto inizio in un porto di uno Stato membro, e durante la quale non è stato toccato il territorio doganale di un paeso terzo. Quindi il semplice fatto di lasciare il territorio doganale della Comunità, che, nel caso delle coste tedesche, coincide per lo più con la battigia, e il ritorno successivo nello stesso territorio non possono venir considerati come viaggi in paesi terzi.

La Commissione solleva il problema del se sia sufficiente toccare un paese terzo semplicemente solcandone le acque territoriali, cioè se la nave che torna nella zona doganale delle Comunità possa soltanto aver navigato brevemente nelle acque territoriali del paese terzo. In questo caso la Commissione ritiene che, formalmente, il paese terzo sia stato toccato nel corso del viaggio, ma sarebbe contrario allo spirito e alla finalità del regolamento n. 1544/69 concedere la franchigia doganale anche in siffatta ipotesi.

Se la possibilità di acquisti in un paese terzo è esclusa a priori fin dalla partenza, la Commissione ritiene che non vi sia alcun motivo di concedere le franchigie doganali di cui al regolamento n. 1544/69 ai passeggeri che rientrano da questi viaggi, in quanto dette franchigie sono concesse appunto per consentire ai passeggeri di riportare da un paese terzo piccole quantità di oggetti-ricordo o di merci di consumo immediato, durante il viaggio o successivamente, senza alcun onere ed evitando complicate formalità. È pure inutile che una nave attracchi simbolicamente in un porto di un paese terzo, se durante questa sosta non è possibile scendere a terra ed effettuare acquisti. Nemmeno questa ipotesi è contemplata dal regolamento n. 1544/69.

Onde poter fruire della franchigia a norma del regolamento n. 1544/69, è necessario essersi trattenuti in un paese terzo il minimo di tempo sufficiente per potervi fare acquisti. Se vi è la possibilità effettiva di fare acquisti, il regolamento n. 1544/69 va applicato anche nell'ipotesi in cui solo ed unico scopo del viaggio è stato quello di procurarsi merce nel paese terzo.

La Commissione sostiene che provenienza e status doganale delle merci non hanno alcuna importanza, mentre solo è determinante l'occasione in cui dette merci sono state importate. In realtà, sotto il profilo pratico, è sovente difficile determinare dove le merci sono state realmente acquistate. Sarebbe inutile semplificare le formalità doganali per piccoli quantitativi se poi i doganieri dovessero controllare dove e in quali condizioni è stata acquistata una merce.

Inoltre l'art.- 2, n. 1, della direttiva n. 69/169, che disciplina la franchigia doganale nel movimento internazionale dei passeggeri nella Comunità, sottolinea espressamente che deve trattarsi di merci in libera pratica e che devono essere state acquistate corrispondendo i tributi ordinari applicati generalmente nel mercato interno di uno Stato membro. Dato il parallelismo tra le franchigie doganale e fiscale, si può trarre la conclusione che il legislatore comunitario deve essere stato perfettamente cosciente del problema della provenienza e dello status delle merci e che non aveva l'intenzione, nel caso specifico, di disciplinare la franchigia secondo la provenienza e lo status delle merci, ma soltanto secondo la provenienza dei viaggiatori. Sarebbe assurdo dichiarare esente da dazio una merce se è importata dal paese terzo nel quale è stata prodotta e richiedere, nel caso in cui lo stesso prodotto sia stato acquistato in un altro paese terzo, che la merce sia ivi stata immessa in libera pratica secondo tutti i crismi della regolarità.

Tutto ciò induce la Commissione a interpretare il regolamento n. 1544/69 nel senso che la franchigia doganale che esso contempla si applica solo ai passeggeri provenienti da un paese terzo nel quale hanno avuto realmente modo di fare acquisti. Non ha invece importanza il fatto che le merci che essi importano al loro rientro nella Comunità siano state acquistate in detto paese oppure circolassero in quel paese in regime di libera pratica.

Il regolamento n. 1544/69 disciplina in modo esclusivo la franchigia doganale delle merci importate nel bagaglio personale dei passeggeri. Gli Stati membri non hanno quindi facoltà di accordare, di loro iniziativa, in simili casi, franchigie doganali esulanti dalla sfera d'applicazione di detto regolamento.

L'art. 28 del Trattato stabilisce che il Consiglio decide su tutte le modifiche o le sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune. Le franchigie doganali nel movimento passeggeri ora in esame rientrano anch'esse in questa categoria. Gli Stati membri non hanno dunque alcuna competenza in merito. Quanto alle modifiche o alle sospensioni concordate nell'ambito di trattati stipulati con paesi terzi, la Comunità ha pure una competenza esclusiva in forza dell'art. 113 del Trattato. Quanto alle franchigie dai prelievi agricoli e dalle altre tasse rientranti nell'ambito della politica agricola, la Comunità gode di competenza esclusiva a norma dell'art. 43 del Trattato, in correlazione con i sistemi delle organizzazioni dei mercati agricoli. E quindi escluso che gli Stati possano legiferare in materia.

Sulla quarta questione del Finanzgericht la Commissione ritiene che, se si pensa che il regolamento n. 3023/77 costituisca una disciplina definitiva, alcuni elementi metterebbero in luce la sua invalidità. Infatti questo regolamento scalfisce l'uniformità della validità della tariffa doganale comune, derogandovi per le importazioni effettuate in occasione di viaggi compiuti su determinati mezzi di trasporto, pur se non vi sono motivi oggettivi per giustificare questa eccezione permanente. Orbene, le disposizioni della tariffa doganale comune vanno applicate uniformemente alle frontiere esterne del territorio doganale della Comunità, indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato dai passeggeri.

Il regolamento n. 3023/77 rappresenta una discriminazione fra consumatori, incompatibile con l'art. 40, n. 3, del Trattato, in quanto consente ai consumatori di uno Stato membro che risiedono presso la costa di acquistare prodotti agricoli a prezzi sovente vicini ai livelli di prezzo del mercato mondiale, mentre da tutti gli altri consumatori si pretende che paghino i prezzi più alti che sono effetto della politica agricola comune.

La Corte ha dichiarato che il principio generale della parità di trattamento fa parte integrante del diritto comunitario (sentenze 19 ottobre 1977 nelle cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e altri e/HZA Amburgo, Race. 1977, pag. 1753 , e 124/76 e 20/77, SA Moulins et huileries e altri e/ONIC, Race. 1977, pag. 1795 ). Per questo motivo la Commissione trova poco corretta una disciplina che favorisce alcune forme di vendita di prodotti agricoli (vendite sulle navi) mentre rifiuta di concedere gli stessi vantaggi ad altre forme di vendita (commercio al minuto sul continente).

Il regolamento n. 3023/77 può però giustificarsi solo come soluzione transitoria, e va considerato un primo passo sulla strada dell'eliminazione definitiva di determinate situazioni anomale risalenti al periodo precedente all'entrata in vigore con piena efficacia della tariffa doganale comune, cercando di evitare brusche ripercussioni nei confronti degli interessati. La Commissione lo ha sottolineato nelle sue dichiarazioni nel protocollo del Consiglio allorché sono stati adottati i regolamenti del Consiglio. Quindi il regolamento n. 3023/77 si giustifica ancora oggigiorno come una soluzione di transizione che consente di evitare di provocare un pregiudizio economico a determinate persone.

Quanto alla terza questione del Finanzgericht, vertente sui diritti soggettivi, la Commissione ritiene che essa abbia un carattere troppo generale. Se la si considera sullo sfondo della causa principale, è anzi opportuno limitarla, nel senso che il quesito va risolto soltanto in quanto verte su eventuali diritti dei singoli, loro attribuiti dalla tariffa doganale comune. La questione del Finanzgericht si risolve infatti nel chiedere se le disposizioni della tariffa doganale comune, e in particolare quelle che contemplano la riscossione di determinati dazi doganali all'importazione nella Comunità, attribuiscano agli operatori economici che esercitano la loro attività tutelati da detti dazi un diritto, nei confronti delle autorità nazionali, a far applicare effettivamente i dazi all'importazione contemplati dalla tariffa doganale comune e se eventualmente gli interessati possano ricorrere al giudice nazionale per ottenere la tutela di detto loro diritto.

La Commissione ritiene che sia la prima volta che la Corte deve conoscere di una causa così strana, nella quale le attrici chiedono alle autorità nazionali di applicare provvedimenti fiscali nei confronti di terzi che, a loro giudizio, sono stati finora favoriti dalle autorità nazionali in aperto contrasto con il diritto comunitario. La stranezza della situazione è ancor maggiore dal momento che il pregiudizio provocato alle attrici non è costituito dal vantaggio tratto dai terzi (cioè dai passeggeri), bensì è solo indiretto, poiché le franchigie concesse ai passeggeri si risolvono in vantaggi concorrenziali per i concorrenti delle convenute, cioè per i venditori di determinati prodotti a bordo delle navi. Si deve quindi stabilire se le disposizioni della tariffa doganale comune conferiscano alle attrici diritti soggettivi. La Commissione rileva che, nella maggior parte dei casi, la Corte ha ricollegato il problema dei diritti soggettivi dei singoli, nel diritto comunitario, al problema dell'efficacia immediata di questo. Allorché una norma di diritto comunitario è abbastanza chiara e precisa e allorché quindi essa non lascia alcun margine discrezionale nella sua applicazione né alle istituzioni comunitarie né agli Stati membri, la Corte considera che detta norma ha efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Da ciò consegue, in linea di massima, che i singoli favoriti da dette disposizioni possono invocare la disciplina dinanzi ai giudici nazionali per chiedere la tutela dei diritti soggettivi che detta norma loro conferisce (sentenza 17 maggio 1972, causa 93/71, Leonesio, Race. 1972, pag. 287 ; sentenza 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil, Race. 1968, pag. 601 ; sentenza 17 dicembre 1970, causa 33/70, SACE, Race. 1970, pag. 1213 ). D'altro canto, detta norma deve effettivamente avere lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli o delle imprese (sentenza 22 gennaio 1976, causa 60/75, Russo e/AIMA, Race. 1976, pag. 45 ).

È fuor di dubbio che il tenore della tariffa doganale comune è sufficientemente chiaro e preciso e quindi queste disposizioni hanno efficacia diretta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Però i dazi stabiliti dalla tariffa doganale comune sono esclusivamente dazi protettivi, miranti a salvaguardare in via generale solo l'economia o alcuni settori d'attività della Comunità, e che non sono stati elaborati onde garantire l'esistenza di imprese private. Gli operatori economici non sono tutelati dai dazi doganali in quanto singoli o imprese private.

Questa conclusione, secondo la Commissione, trova conferma esaminando quali conseguenze ne deriverebbero sul piano processuale se si riconoscesse ai singoli un diritto di siffatta portata. Se si attribuisse un diritto soggettivo all'applicazione dei dazi doganali vigenti, i singoli potrebbero adire il giudice nazionale per fargli dichiarare la violazione del Trattato da parte degli Stati membri, non solo nei casi che li coinvolgono direttamente, ma anche in via generale. Ma secondo il sistema giuridico istituito dal Trattato, solo la Corte può pronunziarsi in materia di violazione del Trattato da parte di uno Stato membro ed esclusivamente su ricorso della Commissione o di un altro Stato membro. Questa considerazione induce la Commissione a negare che sussista un diritto soggettivo come viene prospettato nella questione pregiudiziale.

Ciò non significa però che in questi casi i singoli non dispongano di mezzi di tutela. L'ordinanza di rinvio dimostra che il diritto nazionale prevede espressamente che si possa adire il giudice per violazione di diritti ad opera di uno Stato membro che ha infranto il diritto comunitario con il comportamento illegittimo della sua amministrazione o emanando leggi incompatibili con la disciplina comunitaria. Per esperire questo tipo d'azione i singoli non hanno bisogno di un diritto soggettivo speciale fondato sul diritto comunitario. Come la Corte ha già dichiarato, il diritto comunitario non impone che sussista in qualunque caso una tutela giuridica nazionale completa (sentenza 6 maggio 1980, causa 152/79, Lee e/Ministro dell'agricoltura, inedita). Quel che conta è che l'efficacia del diritto comunitario non venga fondamentalmente messa in forse (sentenza 21 gennaio 1976, causa 60/75, Russo e/AIMA, Race. 1976, pag. 45 ).

Quanto alla quinta questione, secondo la giurisprudenza della Corte, le autorità nazionali devono applicare una disposizione di diritto comunitario finché essa non è stata dichiarata invalida dalla Corte (sentenza 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria e/Hoofdproduktschap, Race. 1979, pag. 623 ).

La Commissione sostiene che, nella fattispecie, non si possono far valere diritti nei confronti delle autorità nazionali invocando diritti fondamentali, parimenti riconosciuti dal diritto comunitario, in quanto i diritti fondamentali del diritto comunitario non possono evidentemente venir opposti che alle istituzioni comunitarie e non alle autorità nazionali, nemmeno allorché queste ultime agiscono nell'esercizio di un potere loro delegato dalla Comunità.

Quanto alla seconda pane della domanda pregiudiziale, relativa all'imposta sulla cifra d'affari e alle accise, la Commissione ritiene che la si debba risolvere nel senso che gli artt. 1 e 2 della direttiva n. 69/169 vanno interpretati nel senso che la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise che essi stabiliscono si applica solo alle merci che si trovano nei bagagli personali dei passeggeri che provengono da un paese terzo o da un altro Stato membro, eventualmente dopo aver traversato il mare aperto, ma non nel caso di sbarco da una nave proveniente dal mare aperto. Se la nave giunge nella zona doganale comunitaria essendo partita da un altro Stato membro, eventualmente dopo aver attraversato il mare aperto o le acque territoriali di un paese terzo, vi è ancora una seconda condizione per la concessione della franchigia, cioè che le merci fossero in libera pratica nello Stato membro in virtù degli artt. 9 e 10 del Trattato e siano state acquistate corrispondendo i tributi normalmente vigenti nel mercato interno di uno Stato membro.

La Commissione sostiene che la direttiva n. 69/169 contiene una disciplina esclusiva in materia di franchigia dalle tasse sulla cifra d'affari e dalle accise per i prodotti trasportati nei bagagli personali nel movimento internazionale passeggeri. Gli Stati membri non hanno il diritto di concedere ulteriori franchigie di questo tipo nel traffico internazionale. La direttiva n. 69/169 non attribuisce alcun diritto ai singoli onde obbligare le autorità di uno Stato membro a riscuotere tasse nelle ipotesi in cui la direttiva non contempla alcuna franchigia dalle tasse sulla cifra d'affari e dalle accise. Se uno Stato membro non impone ai passeggeri di corrispondere i dazi normalmente previsti per le merci importate sul proprio territorio, potrebbe incorrere in una violazione del diritto comunitario se e nei limiti in cui lo stesso diritto imponga l'obbligo di riscuotere detti dazi. Orbene, la direttiva n. 69/169 nonché la sesta direttiva sull'imposta sul valore aggiunto prescrivono tale obbligo agli Stati membri. Tuttavia, a questo obbligo degli Stati membri non corrisponde alcun diritto dei singoli a far effettivamente riscuotere la tassa. Infatti gli ordinamenti giuridici nazionali non stabiliscono che i singoli hanno il diritto di pretendere che i terzi paghino effettivamente le loro imposte e il diritto comunitario non contempla alcun diritto di questa fatta.

Quanto al regolamento n. 1544/69, relativo ai dazi doganali, il Consiglio ritiene che sia opportuno stabilire una distinzione tra le persone che importano merci e le merci importate. Per quanto riguarda le persone, si deve trattare di passeggeri che entrano nella Comunità provenienti da un paese terzo.

Per quel che riguarda le merci importate dai passeggeri che provengono da un paese terzo, il regolamento n. 1544/69 non prescrive che le merci debbano provenire dal territorio doganale di un paese terzo e nemmeno che siano state poste in libera pratica secondo il regime doganale di detto paese. È indifferente che le merci giungano da uno Stato membro o da un paese terzo.

Nella sua struttura e nel suo contenuto, la direttiva n. 69/169 corrisponde ampiamente al regolamento n. 1544/69: in entrambi i casi si tratta di franchigie che riguardano la circolazione dei passeggeri nelle zone frontaliere. Dunque, le considerazioni che il Consiglio espone circa il regolamento n. 1544/69 sono anche valide per la direttiva n. 69/169.

Quanto al problema del se il regolamento n. 3023/77 sia nullo in quanto viola una norma di diritto comunitario di ordine superiore, il Consiglio si richiama alla risposta fornita il 19 luglio 1978 all'interrogazione scritta n. 1316/77 del sig. Notenboom, membro dell'Assemblea, che aveva fra l'altro chiesto:

«2.

Quale giustificazione di natura politica, economica e giuridica può addurre il Consiglio a sostegno delle disposizioni del regolamento CEE n. 3023/77...».

Il Consiglio ha risposto come segue a detta interrogazione:

«2.

Il Consiglio ritiene di aver preso in considerazione, nel regolamento CEE n. 3023/77, conformemente all'obiettivo perseguito di evitare gli abusi, gli aspetti politici, economici e giuridici dei problemi presenti e di aver quindi cercato, se pur limitatamente e temporaneamente:

( GU 1978, C 199, pag. 16 )

Il regolamento n. 3023/77 non viola il principio di parità né il divieto di discriminazione. Per quel che riguarda anzitutto i consumatori, chiunque può partecipare alle crociere in questione e fruire quindi del regime derogatorio; è sufficiente a questo scopo che uno Stato membro si sia servito della facoltà di concedere l'esonero dalle tasse all'importazione, come è avvenuto nel caso della Repubblica federale di Germania. Questa possibilità di partecipazione non è riservata né di diritto né di fatto agli abitanti delle località della costa da cui salpano le navi. Molti dei partecipanti vengono da località della Germania del Nord situate anche molto lontano dalla costa. Logicamente non si può nemmeno parlare di discriminazione a motivo della nazionalità a danno dei cittadini di altri Stati membri (art. 7 del Trattato).

Il Consiglio sostiene che le crociere del burro non pregiudicano nemmeno la parità di concorrenza. Nel 1976, gli armatori che organizzano crociere di un giorno nel mar Baltico hanno incaricato il professor Jilrgensen di Amburgo di redigere una relazione sulle strutture, le conseguenze e la valutazione di detto movimento. Questa relazione, terminata il 24 febbraio 1977, è quindi precedente all'adozione del regolamento n. 3023/77. Se ne desume che nel 1976 in media il 4,5 % dei passeggeri ha raggiunto a piedi il pono d'imbarco, il 20,7 % in automobile, il 73,6 % in torpedone e l'I,2 % in treno. La relazione indica che le perdite di utili subite dai rivenditori di prodotti alimentari nei dipartimenti e nelle città dello Schleswig-Holstein, gravitanti sull'asse Flensburg-Kiel-Lübeck si sono aggirate sullo 0,3 % della loro cifra d'affari oppure, nel caso dei rivenditori di tabacco, sull'I, 1 %. A giudizio del relatore, queste categorie di rivenditori non dovrebbero risentire eccessivamente di perdite così contenute.

A giudizio del Consiglio, le vendite a bordo delle navi hanno solo scarse ripercussioni sul commercio all'ingrosso e al minuto nelle località della costa e comunque le conseguenze non vanno oltre limiti accettabili. Ad esempio, ad una diminuzione delle vendite di burro si contrappongono il prolungamento della stagione turistica nelle stazioni del mar Baltico, il maggior potere d'acquisto degli equipaggi, che ora sono occupati in permanenza, nonché del personale addetto agli spacci di bordo, nonché le richieste di approvvigionamento di prodotti freschi per le stesse navi da crociera.

Nemmeno il principio della proporzionalità è stato violato. Il mezzo prescelto è adeguato alla situazione. Il regime derogatorio vale solo per quantitativi molto limitati.

Altre considerazioni relative all'economia generale depongono a favore del regime di cui trattasi: le escursioni di un giorno contribuiscono a prolungare la stagione turistica, d'altronde piuttosto corta, della costa tedesca del Baltico. Questa attività impedisce lo spopolamento di zone sfavorite dalla loro ubicazione geografica; anzi, essa serve a conservare e a creare posti di lavoro. Senza questo sistema di escursioni di un giorno, la maggior parte delle navi che vi sono adibite dovrebbero venir immobilizzate, messe in disarmo, durante e sei mesi invernali. Si ritiene che il personale degli equipaggi imbarcati in permanenza si aggiri sulle 1000 unità. Le crociere sono inoltre fonte di occupazione per le compagnie di autotrasporti, per le imprese che forniscono il materiale di bordo delle navi e per i cantieri navali.

Il Consiglio ritiene che vi siano probabilmente più questioni da esaminare assieme, una delle quali è la vendita a bordo delle navi. Esso si riferisce ai negozi franchi degli aeroporti e ai rifornimenti delle navi (e dei treni internazionali) per gli approvvigionamenti di bordo.

Quanto ai negozi franchi, non è stato possibile, nonostante svariati tentativi, elaborare una disciplina comunitaria. Basterà segnalare che il Parlamento europeo ha dichiarato, durante la seduta del 18 aprile 1980, nel suo parere sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa alla quinta direttiva circa l'armonizzazione delle disposizioni di legge, regolamenti e amministrative in materia di regimi fiscali sulla cifra d'affari e di accise applicabili nel movimento passeggeri internazionale, che esso

«sollecita la Commissione a riferirgli sui problemi connessi all'esistenza di “tax-free-shops” e sui motivi a favore di una loro eventuale chiusura ai viaggiatori fra Stati membri» (n. 8 della risoluzione recante il parere, GU 1980, C 177, pag. 83 ).

Nella fattispecie trattasi di un «terzo», cioè di una persona indirettamente interessata a seconda che lo Stato membro applichi o no le disposizioni comunitarie a favore delle persone direttamente interessate; di riflesso, potrebbero aversi ripercussioni nei confronti di terzi, per i quali il Finanzgericht sottopone la questione della possibilità di tutela giuridica.

Il Consiglio propone alla Corte di risolvere negativamente le questioni relative alla tutela giuridica. Il Trattato offre ampia possibilità di tutela giuridica. Sotto questo profilo è già sufficiente la possibilità di sottoporre una questione pregiudiziale a norma dell'art. 177; d'altro canto le disposizioni degli artt. 173, 2 o comma, 175, 3 o comma, e 184 del Trattato dimostrano che un singolo può impugnare disposizioni di diritto comunitario valide erga omnes solo entro certi limiti. Tutto ciò non implica alcuna diminuzione della tutela giuridica, poiché i mezzi d'impugnazione offerti dal diritto interno, combinati con l'art. 177 del Trattato — nonché la domanda di risarcimento contemplata dall'art. 215, 2 o comma, del Trattato — rimangono impregiudicati come mezzi di tutela giuridica.

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 4 febbraio 1981 hanno presentato osservazioni orali le Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH e la Rewe-Markt Steffen, Kiel, rappresentate dal sig. Gert Meier, primo consulente giuridico della Rewe-Zentral AG, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dall'aw. A. Deringer, patrocinante presso l'Oberlandesge-richt di Colonia, il Governo francese, rappresentato dal sig. H. Marty-Gauquié, in qualità di agente, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Bernhard Schloh, consigliere giuridico, in qualità di agente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 marzo 1981.

In diritto

«Per quanto concerne di dazi doganali

Per quanto concerne l'imposta sulla cifra d'affari e le altre imposte indirette

I — Sui dazi doganali

Sulla prima questione (interpretazione del regolamento n. 1544/69 — franchigie doganali)

Sulla seconda questione (interpretazione del regolamento n. 1544/69 — franchigie doganali)

Sulla quarta questione (validità del regolamento n. 3023/77 — franchigie dai prelievi agricoli)

«considerando che appare necessario chiarire la situazione giuridica in materia; che pertanto occorre autorizzare gli Stati membri ad accordare ai prodotti enumerati nell'allegato II del Trattato, che sono venduti o distribuiti a bordo di navi alle condizioni di cui sopra, alcune franchigie su quantitativi molto limitati oltre i quali tali prodotti potranno oramai essere introdotti nella Comunità solo mediante pagamento dei dazi all'importazione esigibili».

II — Sull'imposta sulla cifra d'affari e sulle altre imposte indirette

Sulla sesta e settima questione (interpretazione della direttiva n. 69/169 — franchigie IVA e imposte indirette)

Sulla terza, quinta e ottava questione (azioni che i singoli possono esperire in virtù dei regolamenti e delle direttive di cui trattasi)

il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato, il quale trova in particolare espressione nell'art. 177, implica che qualsiasi tipo d'azione contemplato dal diritto nazionale deve poter essere esperito dinanzi ai giudici nazionali per garantire il rispetto delle norme comunitarie direttamente efficaci alle stesse condizioni di ricevibilità e di procedura che valgono quando si tratta di garantire l'osservanza del diritto nazionale.

Sulle spese

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 5 giugno 1980, dichiara:

1 o

La franchigia contemplata dal regolamento n. 1544/69, modificato da ultimo dal regolamento n. 3061/78, si applica solo alle merci contenute nei bagagli personali di viaggiatori provenienti da un paese terzo. Questa franchigia si applica indipendentemente dall'origine e dalla provenienza delle merci e dai tributi doganali e fiscali da cui esse sono state colpite prima dell'importazione nel territorio comunitario. Non si può considerare tuttavia viaggiatore proveniente da un paese terzo ai sensi del regolamento chi, durante una crociera iniziata in un porto di uno Stato membro, non fa scalo in un paese terzo o vi fa solo uno scalo simbolico, senza effettuarvi un soggiorno nel corso del quale abbia effettivamente la possibilità di fare acquisti.

2 o

Il regolamento del Consiglio 23 luglio 1969, n. 1544, contiene una disciplina esauriente circa la franchigia di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, la quale non lascia agli Stati membri alcun potere di attribuire, nel settore disciplinato dal regolamento, una franchigia più ampia di quella contemplata dal regolamento.

3 o

Il regolamento del Consiglio 20 dicembre 1977, n. 3023, relativo a talune misure intese a porre fine ad abusi conseguenti alla vendita di prodotti agricoli a bordo di navi, non è adeguatamente motivato ed è quindi invalido.

4 o

Per quanto riguarda il traffico tra paesi terzi e Comunità, la franchigia contemplata dalla direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, n. 69/169, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, spetta unicamente ai viaggiatori che raggiungono il territorio doganale della Comunità provenendo da un paese terzo, e in questo caso le condizioni alle quali le merci sono state acquistate sono irrilevanti ai fini della franchigia.

5 o

Per quanto riguarda il traffico intracomunitário, se il viaggio da un paese membro ad un altro si effettua in transito sul territorio di un paese terzo o partendo da una parte del territorio dell'altro Stato membro in cui i tributi cui la direttiva si riferisce non si applicano alle merci che vi sono consumate, il viaggiatore deve poter comprovare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate osservando le disposizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non fruiscono di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari o di altri tributi indiretti. Il viaggiatore che non possa fornire la prova di cui sopra può fruire solo della franchigia più limitata contemplata per il traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità.

6 o

Adottando la direttiva n. 69/169 e la seconda e la terza direttiva in data 12 giugno 1972 e 10 dicembre 1978, che la completano, il Consiglio ha inteso istituire gradualmente un sistema completo di franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dagli altri tributi indiretti per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; di conseguenza, agli Stati membri resta, in questo campo, solo il potere limitato loro riconosciuto dalle direttive per attribuire franchigie diverse da quelle precisate nelle direttive.

7 o

Il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato, il quale trova in particolare espressione nell'art. 177, implica che qualsiasi tipo di azione contemplato dal diritto nazionale deve poter essere esperito dinanzi ai giudici nazionali per garantire il rispetto delle norme comunitarie direttamente efficaci alle stesse condizioni di ricevibilità e di procedura che valgono quando si tratta di garantire l'osservanza del diritto nazionale.

Mertens de Wilmars

Pescatore

Mackenzie Stuart

Koopmans

O'Keeffe

Bosco

Touffait

Due

Chloros

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 luglio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

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